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lunedì 10 giugno 2013

A volte le finestre mobili possono essere più lunghe del previsto

Esodati, a volte le finestre mobili possono essere più lunghe del previsto
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Ho lasciato la fiat pomigliano il 31 maggio 2010 con accordo alla mobilità di 4 anni con legge 223/1991 (art.4 e 24) e ho compiuto al 12 marzo 2013 40 anni di anzianità e 60 di età .Nonostante l'ok del Direzione territoriale del lavoro che decide l'accoglimento della istanza(in data 6-12-2012) , in quanto ,cito testualmente:sussistono i requisiti necessari per i benefici previsti dall'art.4,comma 14 ,del decreto legge 6 dicembre 2011,n,201, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2011,n.214.Fatta ieri la domanda di pensione(inca-cgil) che doveva vederne l'inizio a luglio c.anno ;stampo la risposta inps di oggi che dice :che la prima decorrenza possibile come salvaguardato l.214 sarà il 1/6/2014 .Concorda con il ricorso da fare dottore?
Pasqualino da Napoli
L'accesso alla pensione in regime di salvaguardia - come già confermato dall'Inps al lettore - comporta il mantenimento delle regole di decorrenza vigenti al 6 Dicembre 2011 data di entrata in vigore della Riforma Fornero (Dl 201/2011). E per effetto degli interventi in materia di decorrenza intervenuti tra il 2010 e il 2011 (Dl 78/2010 e legge 111/2011) i lavoratori che accedono alla pensione indipendentemente dall'età anagrafica (cioè con i vecchi 40 anni di contributi) scontano una finestra mobile di 14 mensilità dalla data di perfezionamento del requisito (se il predetto requisito è stato maturato durante il 2013). Nel caso di specie quindi il primo rateo verrà percepito dal 1° Giugno 2014. Si ritiene pertanto corretta la posizione dell'Inps.

Sono in mobilità dal 8/8/2012 a seguito di accordo collettivo per l'incentivo all'esodo del 31/8/2011, licenziato il 31/3/2012, nato il 17/10/1953 ed al 31/5/2013 ho 2057 settimane di contributi. Vorrei capire perchè non sono salvaguardato tra i cessati dal servizio a seguito di accordi visto che non ho mai lavorato dopo il licenziamento antecedente il 30/6/2012.
I lavoratori cessati dal servizio per effetto di accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo (lettera c) comma 231, legge 228/2012) devono - tra le altre condizioni - perfezionare la decorrenza del trattamento pensionistico (cioè compresa la finestra mobile) entro il 6.1.2015. Nel caso del lettore - seppure di poco - ciò non sembra possa aver luogo: i 40 anni di contributi dovrebbero essere raggiunti entro il 31 Ottobre 2013 (la finestra mobile è infatti pari a 14 mensilità per i quarantisti).
(Leggi)


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