Concessione del prolungamento degli interventi di sostegno del reddito - Anno 2013.
(Decreto n. 76353). (13A10100) (GU Serie Generale n.294 del 16-12-2013)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 18, comma 1, lett.
a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per occupazione
e formazione;
Visto l'art. 12 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio
2010, n. 122 il quale dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2011, nuove
decorrenze dei trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianita'; Visto il
comma 5 dell'art. 12 di cui al capoverso precedente, il quale prevede che ai
soggetti individuati nel medesimo comma 5 si applicano le disposizioni in
materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata
in vigore del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
Visto il comma 5-bis del medesimo
art. 12, introdotto dall'art. 1, comma 37, lett. b), della legge 13 dicembre
2010, n. 220, in base al quale, "con riferimento ai lavoratori di cui alle
lettere da a) a c) dal comma 5, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al
pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e comunque entro il periodo di
fruizione delle prestazioni di tutela del reddito di cui alle medesime lettere,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale
per occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma 1, lett. a), del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio
2009, n. 2, puo' disporre, in deroga alla normativa vigente, in alternativa a
quanto previsto dal citato comma 5, la concessione del prolungamento dell'intervento
di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento
della decorrenza del trattamento pensionistico sulla base di quanto stabilito
dal presente articolo e, in ogni caso, per una durata non superiore al periodo
di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in
materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di
entrata in vigore del presente decreto e la data della decorrenza del trattamento
pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dal presente
articolo";
Visto il comma 6 dell'art. 12 di
cui ai capoversi precedenti, in base al quale:
·
l'INPS provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del
rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di
cui al comma 5 del medesimo art. 12 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1°
gennaio 2011, del regime delle decorrenze previste dalla normativa vigente
prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
·
qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di
10.000 domande di pensione, l'INPS non prendera' in esame ulteriori domande di pensionamento
finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal comma 5 del medesimo art.
12;
Visto l'art. 3 della legge 14
gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, n. 63655 del 5 gennaio 2012, emanato ai sensi dell'art. 12,
comma 5-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e s.m.i., con il quale:
·
e' stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito,
con esclusione della contribuzione figurativa, in favore di n. 677 lavoratori che
nell'anno 2011 non sono rientrati nel contingente di 10.000 unita' di cui all'art.
12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ancorche' abbiano maturato i requisiti per
l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, comunque, entro
il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito;
·
e' stato autorizzato l'Inps ad erogare il prolungamento dell'intervento di
tutela del reddito in favore dei lavoratori sopra indicati che abbiano
presentato domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia
di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore
del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
Visto il decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, n. 68225 del 2 ottobre 2012, emanato ai sensi dell'art. 12,
comma 5-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e s.m.i., con il quale:
·
e' stato concesso il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito,
con esclusione della contribuzione figurativa, in favore di n. 3494 lavoratori
che, nell'anno 2012, non rientrano nel contingente di 10.000 unita' di cui
all'articolo di cui all'art. 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ancorche'
abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio
2011 e, comunque, entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del
reddito.
·
e' stato autorizzato l'Inps ad erogare il prolungamento dell'intervento di
tutela del reddito in favore dei lavoratori sopra indicati che abbiano
presentato domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia
di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore
del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
Visti i risultati del
monitoraggio INPS, dai quali risulta che, per l'anno 2013 i lavoratori interessati
dal prolungamento dell'intervento di tutela del reddito sono complessivamente
pari a n. 7888, tutti cessati dal servizio entro la data del 30 aprile 2010, per
una spesa totale relativa alle mensilita' di competenza dell'anno 2013 pari a
euro 63.436.009,00;
Visti i dati a consuntivo
dell'INPS dai quali risulta che, rispetto all'impegnato per gli anni 2011 e 2012,
si e' determinato un risparmio di spesa pari rispettivamente di euro
1.558.615,76 ed euro 4.929.839,03, per complessivi euro 6.488.454,79;
Considerato che allo stato sono
disponibili, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, risorse pari
ad euro 63.436.009,00, comprensive dei sopra citati risparmi di spesa relativi
alle annualita' precedenti;
Ritenuto di concedere il
prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore di coloro per i
quali il medesimo prolungamento abbia inizio in una data ricompresa tra il 1° gennaio
e il 31 dicembre 2013 e di corrispondere il periodo di prolungamento dell'intervento
limitatamente alle mensilita' di competenza 2013; Ritenuto, pertanto, di autorizzare
l'INPS all'erogazione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in
favore dei lavoratori beneficiari di cui al capoverso precedente;
Decreta
Art. 1 E' concesso il prolungamento
dell'intervento di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa,
in favore dei lavoratori indicati nel comma successivo che, nell'anno 2013, non
rientrano nel contingente di 10.000 unita' di cui all'art. 12, comma 5, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni nella legge 30 luglio
2010, n. 122, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a
decorrere dal 1° gennaio 2011 e, comunque, entro il periodo di fruizione delle
prestazioni di tutela del reddito.
Il prolungamento del
sostegno al reddito e' concesso in favore dei lavoratori per i quali il
medesimo prolungamento abbia inizio in una data ricompresa tra il 1° gennaio e
il 31 dicembre 2013. In favore dei lavoratori di cui al comma precedente il prolungamento
del sostegno al reddito e' concesso per un numero di mensilita' non superiore
al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni
in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data
di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 78 del 2010 e la data della
decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito
dall'art. 12 del medesimo decreto-legge, e comunque per un numero di mensilita'
non oltre il 31 dicembre 2013.
Art. 2 L'INPS e' autorizzato, nel
limite di spesa di euro 63.436.009,00, ad erogare il prolungamento
dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori di cui all'art. 1,
comma 2, del presente decreto, che presentino domanda per il pensionamento
sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici
vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
limitatamente alle mensilita' di competenza 2013.
Art. 3 Per l'anno 2013 gli oneri finanziari
derivanti dall'applicazione del presente decreto, pari complessivamente ad euro
63.436.009,00, sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e
formazione di cui all' art. 18, comma 1, lett. a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Il presente decreto e' trasmesso agli Organi di Controllo e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 ottobre 2013
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Giovannini
Il Ministro
dell'economia e delle finanze
Saccomanni
Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro registro n. 14, foglio n. 219
Nessun commento:
Posta un commento