Testo dell'emendamento del Governo su ESODATI
Disposizioni recanti ulteriori interventi in
favore dei lavoratori salvaguardati
Art.
1. Le disposizioni in materia di requisiti di
accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in
vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le
salvaguardie di cui articolo 24, comma 14, del decreto legge n. 201 del 6
dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre
2011, dall'articolo 22 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, dell'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge
24 dicembre 2012, n. 228,dagli art. 11 e 11bis del decreto legge 31 agosto 2013
n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n 124, e
dall’articolo 2, commi 5 bis e 5 ter del decreto legge 31 agosto 2013
convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e i relativi
decreti ministeriali attuativi del 1° giugno 2012, 8 ottobre 2012 e 22 aprile
2013 si applicano ai lavoratori che perfezionano i requisiti anagrafici e
contributivi, ancorché successivamente al 31 dicembre 2011, utili a comportare
la decorrenza del trattamento pensionistico secondo la disciplina vigente alla
data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il
trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
214 del 2011, appartenenti alle seguenti categorie:
a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del c.p.c., ovvero, in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del c.p.c., ovvero, in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
e) i lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991 n. 223 perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 6, al comma 1, del d.lgs. 184 del 1997, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa;
f) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2007 ed il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
I trattamenti pensionistici di cui al presente comma non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014.
a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del c.p.c., ovvero, in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del c.p.c., ovvero, in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
e) i lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991 n. 223 perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 6, al comma 1, del d.lgs. 184 del 1997, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa;
f) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2007 ed il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
I trattamenti pensionistici di cui al presente comma non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014.
INPS – Coordinamento Generale Statistico Attuariale
Stima
degli oneri delle disposizioni recanti ulteriori interventi in favore dei
lavoratori salvaguardati – Emendamento Legge di Stabilità 2014
Si è proceduto alla stima degli
oneri annui per il decennio 2014-2023, derivanti dalle modifiche all’articolo
24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche ed integrazioni,
contenute nel nuovo testo normativo allegato.
Sono stati valutati gli effetti finanziari
derivanti, a partire dall’anno 2014, dalla nuova norma che mira a salvaguardare
alcuni dei lavoratori dipendenti del settore privato esclusi dalle precedenti
salvaguardie:
- Comma 1 lettera a – Si includono i prosecutori volontari
autorizzati al 4 dicembre 2011 con un contributo accreditato o accreditabile
che, dopo il 4 dicembre 2011, hanno svolto attività lavorativa non
riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
- Comma 1 lettera b – Si includono i
lavoratori con accordi individuali
o collettivi cessati dell’attività lavorativa entro il 30 giugno 2012 e
che hanno svolto, dopo tale data, attività lavorativa non riconducibile
a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
- Comma 1 lettera c – Si includono i
lavoratori con accordi
individuali o collettivi cessati dell’attività lavorativa dopo il 30 giugno 2012 e fino al 31
dicembre 2012 e che hanno svolto, dopo la data di cessazione, attività
lavorativa non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
- Comma 1 lettera d – Si includono i
lavoratori con risoluzione
unilaterale (Licenziati) del
rapporto di lavoro di lavoro tra 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre
2008 che hanno svolto dopo la cessazione qualsiasi attività, non
riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Si
includono anche i lavoratori con risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro
di lavoro tra 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011 che hanno svolto dopo la
cessazione qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di
lavoro dipendente a tempo indeterminato, con un reddito annuo lordo complessivo
superiore a euro 7500.
- Comma 1 lettera e – Si includono i
lavoratori in mobilità
ordinaria che maturano il requisito pensionistico ante legge
214/2011 dopo la data di fine mobilità e entro sei mesi dalla stessa;
è data la possibilità al beneficiario di coprire i periodi contributivi
successivi alla fine della mobilità con versamenti volontari, ove
necessari.
- Comma 1 lettera f – Si includono i
soggetti autorizzati al versamento
dei contributi volontari entro il 4 dicembre 2011 senza
accreditamento di contributi effettivi alla stessa data. Sono stati
considerati i soggetti che hanno almeno un contributo accreditato derivante da
effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2007 ed il
30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività
lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
Per
ognuna delle categorie di soggetti interessati dalla norma la decorrenza del
trattamento pensionistico non può essere successiva al 6 gennaio 2015.
Nella tabella seguente sono
riportati gli effetti finanziari della norma oggetto di stima.
Ancora ennesima fregatura, la classe del 1953 che raggiiunge
RispondiEliminaI requisiti dopo il 6-1-2015 rimane fuori dalla salvagua
caro collega e ancora peggio di quanto la rappresenti giacche al 6-1-2015 dovresti aver maturato la decorrenza e non i requisiti
Eliminacaro collega e ancora peggio di quanto tu la rappresenti in quanto al 6-1-2015 bisognerebbe aver maturato non il requisito ma bensi, la decorrenza della pensione.
EliminaLe lotte dei sindacati dove sono, lavorano a stillicidio .
EliminaLA CLASSE 1953 OSSIA LA CLASSE DEI FREGATI.BISOGNA ANCHE CONSIDERARE CHE L'ASPETTATIVA DI VITA E' STATA ANTICIPATA DALLA RIFORMA DEL GOVERNO MONTI:DAL 1 GENNAIO 2015 AL 1 GENNAIO 2013 PER CUI GLI ESODATI POSTALI NATI NEI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE,DICEMBRE DEL 1953 RISCHIANO ANCORA DI PIU' NELL'IPOTESI CHE SI FACESSE UNA NUOVA LOTTERIA PER SALVAGUARDIA DEGLI ESODATI LA CUI DECORRENZA DELLA PENSIONE DOVEVA AVVENIRE ENTRO IL 31.12.2015.E' ASSURDO! OCCORRE FINIRLA CON QUESTA METODICA DI SALVAGUARDIA PERCHE' TUTTI GLI ESODATI POSTALI ABBIAMO FATTO GLI ACCORDI CON POSTE ITALIANE TUTTI CON LE LEGGI PREVIGENTI ALLA RIFORMA PER CUI TUTTI DOBBIAMO ESSERE SALVAGUARDATI NESSUNO ESCLUSO.IL DIRITTO DEVE ESSERE UGUALE PER TUTTI PER CUI OCCORRE TROVARE LE RISORSE PER TUTTI.IO HO PAGATO DA DIPENDENTE POSTALE UNA TRATTENUTA PER IL FONDO DI SOLIDARIETA' CHE E' SERVITO PER I COLLEGHI PENSIONANDI ANNI ADDIETRO DAL 2007 A SEGUIRE FINO AL PRIMO RATEO DI PENSIONE.ADESSO VISTO CHE GLI ESODATI POSTALI ESCLUSI DALLA SALVAGUARDIA SONO QUASI TUTTI DELLA CLASSE 1953 E NON SOLO LE POSTE SI DEVONO OCCUPARE DI NOI ISTITUENDO PROPRIO UN FONDO DI SOLIDARIETA' PER GLI ESODATI POSTALI DEL 31.12.2011 ESCLUSI DALLA SALVAGUARDIA PER ACCOMPAGNARCI ALLA PENSIONE SECONDO GLI ACCORDI INTERCORSI CON I PROPRI EX DIPENDENTI PRIMA DELLA RIFORMA. ADESSO PER TOGLIERCI DALLA DISPERAZIONE! ESODATO POSTALE DEL 53
RispondiEliminaL'EMENDAMENTO DEL GOVERNO SU ESODATI
RispondiEliminaÈ INCOSTITUZIONALE NEL DISCRIMINARE
LA MEDESIMA CATEGORIA CON UGUALI
ACCORDI NELLA PRECEDENTE LEGGE TRA
LAVORATORI CHE MATURANO I REQUISITI
ENTRO 6 MESI E QUELLI CHE LI MATURANO
DOPO COME DIRITTO PREVISTO NELLA LEGGE
PRECEDENTE LA "RIFORMA" PREVIDENZIALE
MONTI/FORNERO AL 31/12/2011.