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martedì 5 novembre 2013

Esodati, salvaguardia estesa ai lavoratori in mobilità e CIGS

Esodati, salvaguardia estesa ai lavoratori in mobilità e CIGS

Accesso alla salvaguardia esteso a quei lavoratori esodati che non raggiugono i requisiti per l’accesso alla pensione previsti nella riforma Fornero, il D.L. n201/2011, mentre godono della CIGS e indennità di mobilità.
Esodati: nuovi chiarimenti nel messaggio Inps 17606/2013
 Nuovi chiarimenti sulla salvaguardia per l’accesso alla pensione per gli esodati con il messaggio Inps n. 17606 del 4 novembre 2013. Nel suddetto messaggio, l’istituto nazionale di previdenza sociale ricorda che la  salvaguardia è volta a tutelare quei soggetti lavoratori coinvolti negli esuberi sulla base di accordi in sede governativa stipulati entro il 31.12.2011. Questi accordi, conclusi tra le parti per la gestione delle eccedenze occupazionali, hanno previsto l’accompagnamento dei lavoratori alla pensione o la sola mobilità ovvero, attraverso un unico periodo, seppure articolato nei due ammortizzatori sociali, prima la casa integrazione guadagni straordinaria e poi la mobilità.
Esodati in mobilità e CIGS: estesa la salvaguardia?
 L’Inps fa rientrare nella tipologia di soggetti coinvolti negli esuberi sulla base di accordi sottoscritti entro il 31.12.2011 sia i lavoratori che maturano i requisiti per l’accesso alla pensione prima dell’entrata in vigore del decreto salva Italia, il D.L. n. 201 del 2011 successivamente al 31.12.2011, ma prima dell’inizio del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità, sia quei lavoratori che, nell’ambito degli accordi governativi per la gestione delle eccedenze occupazionali, vengono a beneficiare di due successivi ammortizzatori sociali: CIGS, nel corso della quale  maturano, dopo il 31.12.2011, i previgenti requisiti pensionistici, e indennità di mobilità.
Esodati: chi accede alla salvaguardia
Nel messaggio del 4 novembre 2013 l’Inps precisa che nella salvaguardia per l’accesso alla pensione rientrano anche quei lavoratori che non perfezionano i requisiti per l’accesso alla pensione previsti dal decreto salva Italia, entro il termine per la fruizione sia della mobilità che della CIGS.
Esodati: chi è escluso dalla salvaguardia
Per quei lavoratori che al contrario raggiungono i requisiti pensionistici della riforma pensioni Fornero,  nel periodo in cui fruiscono di dette prestazioni a sostegno del reddito, l’accesso alla salvaguardia è negato.
(Leggi)

QUESTA E' DISINFORMAZIONE PURA !!!!
NON C'E' NESSUNA "SALVAGUARDIA ESTESA" SEMMAI "SALVAGUARDIA NEGATA"

Nel messaggio 4678 del 18/3/2013 INPS comunicava come operativamente trattare la salvaguardia del Decreto Interministeriale del 8/10/2012 (55000 esodati - Gruppo 40000 con accodi governativi)
Ecco un estratto del messaggio 4678 :
"Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 40.000 unità.
Il criterio ordinatorio del monitoraggio delle disponibilità nel plafond assegnato alla categoria è quello della data di cessazione del rapporto di lavoro.
Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori per i quali le (1) imprese hanno stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali,(2) ancorché alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultano cessati dall'attività lavorativa e collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i quali (3) maturano i requisiti per il pensionamento, vigenti prima del 6 dicembre 2011, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero, ove prevista, della mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della medesima legge.
Questi (1) (2) (3) erano e dovrebbero essere i solo tre criteri da adoperare per la salvaguardia intendendo soltanto che “entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità” significa “entro” e non “durante”

Adesso invece l’INPS ribalta il significato della legge e parla di :
Al riguardo si precisa che le misure di salvaguardia previste dal citato articolo 22, comma 1,
lettera a) del decreto legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del
2012, trovano applicazione nei confronti di coloro, tra detti lavoratori, che non riescono a
perfezionare i requisiti pensionistici previsti dal D.L. n. 201 del 2011 entro il termine della
fruizione degli strumenti di sostegno al reddito.
Coloro che, invece, nel periodo di fruizione di interventi a sostegno del reddito raggiungono i
requisiti previsti dalla legge 214/11 non possono accedere al beneficio della salvaguardia
prevista dal suddetto articolo 22 della legge 135/12.”
La seconda parte sinceramente a me sembra una interpretazione ancora più scorretta ed inoltre una presa in giro per i lavoratori : infatti se si raggiungono i requisiti ante Fornero (40 anni di contributi) prima dell’inizio della mobilità (interventi a sostegno del reddito) è ovvio che si raggiungeranno i requisiti dopo la legge Fornero (42 anni e 6 mesi di contributi) nel corso della mobilità (interventi a sostegno del reddito) che dura 3 anni.
A questo punto sarebbe salvaguardata solo una esiguissima parte di coloro che avrebbero raggiunto i requisiti ante Fornero con le “quote”.

Direi che è una cosa ben diversa da quello che è scritto nella legge e nel messaggio 4678
In questo modo l'INPS non tutela i 40000 esodati salvaguardati ma molti di meno !!!!!!

6 commenti:

  1. Non c'ho capito un tubo..........

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  2. QUESTA E' DISINFORMAZIONE PURA !!!! NON C'E' NESSUNA 'SALVAGUARDIA ESTESA' SEMMAI 'SALVAGUARDIA NEGATA'

    Nel messaggio 4678 del 18/3/2013 INPS comunicava come operativamente trattare la salvaguardia del Decreto Interministeriale del 8/10/2012 (55000 esodati - Gruppo 40000 con accodi governativi)
    Ecco un estratto del messaggio 4678 :
    "Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 40.000 unità.
    Il criterio ordinatorio del monitoraggio delle disponibilità nel plafond assegnato alla categoria è quello della data di cessazione del rapporto di lavoro.
    Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori per i quali le (1) imprese hanno stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali,(2) ancorché alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultano cessati dall'attività lavorativa e collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i quali (3) maturano i requisiti per il pensionamento, vigenti prima del 6 dicembre 2011, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero, ove prevista, della mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della medesima legge.
    Questi (1) (2) (3) erano e dovrebbero essere i solo tre criteri da adoperare per la salvaguardia intendendo soltanto che “entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità” significa “entro” e non “durante”

    Adesso invece l’INPS ribalta il significato della legge e parla di :
    Al riguardo si precisa che le misure di salvaguardia previste dal citato articolo 22, comma 1,
    lettera a) del decreto legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del
    2012, trovano applicazione nei confronti di coloro, tra detti lavoratori, che non riescono a
    perfezionare i requisiti pensionistici previsti dal D.L. n. 201 del 2011 entro il termine della
    fruizione degli strumenti di sostegno al reddito.
    Coloro che, invece, nel periodo di fruizione di interventi a sostegno del reddito raggiungono i
    requisiti previsti dalla legge 214/11 non possono accedere al beneficio della salvaguardia
    prevista dal suddetto articolo 22 della legge 135/12.”
    La seconda parte sinceramente a me sembra una interpretazione ancora più scorretta ed inoltre una presa in giro per i lavoratori : infatti se si raggiungono i requisiti ante Fornero (40 anni di contributi) prima dell’inizio della mobilità (interventi a sostegno del reddito) è ovvio che si raggiungeranno i requisiti dopo la legge Fornero (42 anni e 6 mesi di contributi) nel corso della mobilità (interventi a sostegno del reddito) che dura 3 anni.
    A questo punto sarebbe salvaguardata solo una esiguissima parte di coloro che avrebbero raggiunto i requisiti ante Fornero con le “quote”.

    Direi che è una cosa ben diversa da quello che è scritto nella legge e nel messaggio 4678
    In questo modo l'INPS non tutela i 40000 esodati salvaguardati ma molti di meno !!!!!!

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    Risposte
    1. Non avevano ancora pubblicato la tua mail quando ho scritto la mia, evidentemente la logica non ha limiti di spazio o di tempo. Non ci conosciamo ma siamo arrivati alle stesse conclusioni!
      Io faccio parte dei "salvaguardati" che hanno compiuto 40 di servizio ( compresi gli anni di amianto ) prima di andare in mobilità.

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  3. Preciso: l'INPS non ha esteso a nessuno l'accesso alla salvaguardia, QUESTO è GIA GARANTITO DALLA LEGGE DEI 55.000 ( L 135 2012 ). l'INPS ha ARBITRARIAMENTE creato una categoria per ESCLUDERE chi raggiunge i requisiti della legge Fornero durante il periodo di mobilità-CIGS. E l'ha fatto creando un'ulteriore ARBITRARIA categoria: chi raggiunge i requisiti della legge fornero essendo in mobilità prima del raggiungimento dei 40 anni è salvaguardato, chi aveva già i quarantanni di contributi maturati ( dopo il 31-12-2011 ) è ESCLUSO.
    VERGOGNA INPS, e anche un rimprovero alla giornalista che fa passare una restrizione arbitraria per un'estensione!!!!!!!!!!!!!!

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    1. Ciao Remo,
      sono l' 'Anomino' che ha pubblicato il commentot :
      QUESTA E' DISINFORMAZIONE PURA !!!! NON C'E' NESSUNA 'SALVAGUARDIA ESTESA' SEMMAI 'SALVAGUARDIA NEGATA'

      Mi fa piacere di non essere il solo ad aver capito come è la questione !
      E' uno schifo !
      Puro stravolgimento della realtà !
      Qua come diceva qualcuno : ti pisciano in testa e dicono che piove.
      Meno male che qualcuno,penso il responsabile del sito ha provveduto in merito.
      Saluti Remo, saluti a tutti
      Federico

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