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mercoledì 25 settembre 2013

Inps: doppia ricongiunzione non possibile

Esodati, Inps: doppia ricongiunzione non possibile
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Gli esodati non possono fare domanda di ricongiunzione in quanto l'incentivo all'esodo è un sostegno al reddito.
Gli esodati non possono fare una seconda domanda di ricongiunzione contributi una volta che ricevono le prestazioni relative all'incentivo all'esodo ex art. 4 Legge 92/2012. Questo è quanto enunciato definitivamente dall'Inps tramite la circolare 119, in merito al funzionamento della gestione degli esuberi aziendali appunto dei lavoratori "esodati", il cui sostegno nella transizione lavoro-pensione è a carico dei datori di lavoro.
Perchè gli esodati non possono richiedere la ricongiunzione contributi una volta che ricevono il sostegno all'esodo? L'Inps specifica che si tratta di una prestazione nell'ambito del sostegno al reddito e non di una prestazione in ambito pensionistico; inoltre solamente le aziende con più di 15 dipendenti possono accedere a tale prestazione grazie agli accordi sindacali.
Continua l'Inps nella sua spiegazione affermando che una seconda domanda di ricongiunzione può essere effettuata solo se il richiedente ha fatto trascorrere dalla prima almeno dieci anni, di cui per lo meno la metà "di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa"; altrimenti la seconda domanda di ricongiunzione si può presentare, se questi requisiti non sono soddisfatti, solamente assieme alla domanda di pensione, non come detto al momento della domanda di "incentivo all'esodo" che come detto sopra si configura come sostegno al reddito.
Inoltre, come si legge nella circolare Inps "Sull'importo della prestazione non è attribuita la perequazione automatica, non spettano i trattamenti di famiglia (ANF), non possono essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri (ad esempio: per riscatti e ricongiunzioni che devono quindi essere interamente versati prima dell'accesso alla prestazione; per cessione del quinto dello stipendio; per mutui ecc.)...La prestazione non è reversibile. In caso di decesso del beneficiario, ai superstiti viene liquidata la pensione indiretta, con le norme ordinarie, tenendo conto anche della contribuzione figurati va correlata versata in favore del lavoratore durante il periodo di erogazione della prestazione".
(Leggi)
Leggi anche: Ateneo Web
Leggi la circolare INPS 119 del 2-8-2013

2 commenti:

  1. Non capisco di chi parlano e di cosa parlano!!!!!!!!

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  2. C'e' ancora in atto il massacro degli esodati, il saccheggio delle pensioni..... escluse quelle d'oro....svendita dell'ITALIA Spa al migliore offerente straniero etc.... ma dove c..... sono i sandacati ! ! ! Vogliono far sentire la loro voce!?!?!?!? Che c..... ci stanno a fare, solo per intascare i soldi pubblici ! ? ! ? ! speriamo solo che non siano stati " asfaltati " da Renzi ! ? ! ? ! SVEGLIAAAAAA!!!! Sindacati o vi fate sentire o strapperemo anche le vostre tessere.......

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