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mercoledì 26 febbraio 2014

Nuova petizione su esodati

affinché propongano una norma di salvaguardia per i lavoratori "esodati”.Al nuovo Ministro del lavoro Giuliano Poletti e a tutti i partiti e movimenti politici affinché propongano una norma di salvaguardia per i lavoratori "esodati”. 
Come si sa, la legge “Fornero” sulle pensioni ha creato  ingiustizia e gravi disagi nei confronti di quei lavoratori che al momento dell’emanazione della stessa, avevano dato le dimissioni dal lavoro. Essi si sono venuti a trovare, così,  senza alcun reddito (né stipendio, né pensione), con grave rischio di povertà per le famiglie.
Tale legge risulta essere incostituzionale perché retroattiva rispetto a tutti questi lavoratori. Infatti sarebbe stato loro diritto percepire la pensione con le norme vigenti al momento delle loro dimissioni dal lavoro.
Negli ultimi dieci anni la Corte Costituzionale ha affrontato ripetutamente l’incidente di costituzionalità relativo alla retroattività delle norme di legge e, pur nella varietà delle fattispecie, l’orientamento seguito dalla Consulta non ha mai lasciato spazio ad equivoci di sorta.
Infatti, dopo aver puntualmente riconosciuto nel divieto generale di retroattività della legge un principio generale dell’ordinamento, nonché un fondamentale valore di civiltà giuridica a cui il legislatore deve in linea di principio attenersi, ha ricordato come “lo stesso non sia stato tuttavia elevato a dignità costituzionale ad eccezione di quanto stabilito dall’art.25 Cost., limitatamente alle leggi in materia penale” (sentenze n.6 e n.397 del 1994, n.432 del 1997, n.229 e n.416 del 1999, n.419 del 2000, n.374 del 2002, n.291 del 2003).
Pertanto, secondo la giurisprudenza costituzionale, “il legislatore ordinario può, nel rispetto di tale limite, emanare norme retroattive, purché trovino adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si pongano in contrasto con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti, così da non incidere arbitrariamente sulle situazioni sostanziali poste in essere dalle leggi precedenti, se queste condizioni sono osservate, la retroattività, di per se da sola, non può ritenersi elemento idoneo ad integrare un vizio della legge” (sent. n.432 del 1997).
 

9 commenti:

  1. Ricorriamo alla consulta, io sono pronto a fare la mia parte.

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  2. Uscito con accordo di mobilità governativa nel 2010 avrei dovuto ottenere la decorrenza della pensione il 01/01/2015,nel frattempo le leggi Tramonti/Sacconi con l'anticipazione dei 3 mesi di aspettativa di vita prima prevista dal 2016 al 2013 e l'introduzione dal 2011 della finestra annuale unica a differenza dalla precedente con scadenza semestrale, comportava nel mio caso lo slittamento della decorrenza della pensione posticipata di 6 mesi al 01/7/2015.
    *Questa manovra comportava delle immediate salvaguardie con il D.L. 78/ 2010 per famosi 10.000 integrato dall'articolo 12 comma 5 e 5 bis ancora oggi in corso, più coperture dirette delle aziende private (T.I.) riferite alla copertura dei mesi scoperti dovuti alla finestra unica.
    LEGGI CHE COMPORTANO MASSIMO 8 MESI DI PENALIZZAZIONI
    -------------------------------------------------
    A Dicembre 2011 la "riforma" previdenziale monti/fornero ha comportato la mia decorrenza pensionistica al 01/01/2020.
    CINQUE ANNI IN PIÙ , SENZA SALVAGUARDIA , SENZA LAVORO , SENZA REDDITO , SENZA PENSIONE , SENZA NIENTE !!!!!!!
    QUESTA È UNA LEGGE RETROATTIVA ANTICOSTITUZIONALE !!!















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  3. PEPPE scrive,"Uscito con accordo di MOBILITA' governativa nel 2010."
    Vorrei sapere di quale MOBILITA' sta parlando, dato che si tratta di licenziamento volontario "incentivato".
    Se fosse stato in MOBILITA' ed avesse raggiunto i requisiti per la pensione durante la stessa, sarebbe stato salvaguardato.

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  4. Come non tutti sanno, gli accordi privati governativi
    sottoscritti dal diretto interessato, sindacati nazionali,
    azienda, governo, industria NON sono tutti uguali.
    Nel mio caso è di accordo per la mobilità ordinaria
    su tutto il territorio nazionale di cui all'articolo 7,
    commi 1 e 2, della legge 23 Luglio 1991, n.223
    integrato da verbale di conciliazione in sede sindacale
    ai sensi degli art. 410 e 411 c.p.c.
    Quindi nel mio caso è un accordo che contempla le due
    funzioni di uscita , una in mobilità ordinaria e, non avendo i requisiti utili alla pensione, integrata con incentivo all'esodo
    su base delle regole della Legge pre-vigente al 31/12/2011.
    LA LEGGE MONTI/FORNERO RETROATTIVA È INCOSTITUZIONALE.


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    1. Peppe, innanzitutto ti ritenevo un "esodato postale", per cui non potevo sapere che lavoravi nel settore privato e quindi in mobilità ordinaria.
      La cosa che mi sconcerta, è che sei uscito dal lavoro nel 2010, non so con quale età anagrafica e contributiva, sperando che in 5 anni non ci sarebbe stato nessun cambiamento?
      Sacconi ha aggiunto 6 mesi, la Fornero ha fatto il resto!

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    2. @ Anonimo 1 marzo
      Innanzitutto il termine c.d. "esodati" è una nuova
      categoria inventata da monti/ fornero per coprire
      la "riforma" previdenziale che è stata applicata
      in maniera retroattiva incostituzionalmente nei
      confronti di tutti i Lavoratori non più occupati al 31/12/2011 per qualsiasi motivo, allungando anche
      oltre i 5/6 anni il diritto alla pensioni come era
      previsto dalla legge in vigore in precedenza, non di
      6 mesi come è stato con la manovra Tremonti/Sacconi che rientra nella regole costituzionali , ma violando le regole oltre che correnti anche scritte nella Legge
      della Costituzione italiana quindi chiaramente ANTICOSTITUZIONALE e FUORILEGGE.
      LE REGOLE VANNO SEMPRE RISPETTATE
      SPECIALMENTE QUELLE SOTTOSCRITTE
      CON ACCORDI E SOSTENUTE DALLE LEGGI
      DELLO STATO DI DIRITTO COSTITUZIONALE.
      Del resto non sei tenuto a sapere di più , visto
      che ignori quello che già dovresti conoscere.



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  5. Quanto dice Peppe è corretto, anche io mi trovo nella stessa situazione.
    L'anonimo prima di sparare sentenze dovrebbe informarsi bene.
    Il problema che negli esodati ultimamente si stanno mettendo anche categorie di lavoratori che non centrano nulla.
    Vedi gli insegnanti quota 96 e i macchinisti delle ferrovie (lavoro usurante), questi non sono esodati o futuri esodati perchè non hanno perso il posto di lavoro, ma hanno subito, a toro o a ragione, un allungamento della loro vita lavorativa.

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  6. -La discriminazione è un comportamento (un’azione o una omissione) che causa un trattamento non paritario di una persona o un gruppo di persone, in virtù della loro appartenenza ad un determinato gruppo sociale.
    -Il mio rapporto di lavoro è cessato il 31 dicembre 2009,
    con procedura di mobilità avviata dalla società "delocalizzata"
    il 6 aprile 2009 ai sensi e per gli effetti di cui all’art.4 comma 2 e art. 24 della legge n.223/1991,
    in possesso dei requisiti per la pensione entro il periodo di copertura dell’indennità di cui all’art.7 comma 1 della legge 223/91.
    Perché ad oggi mi trovo ad andare in pensione con una legge entrata in vigore 6 mesi dopo dalla mia messa in mobilita (legge Sacconi Tremonti n.78 del 2010 governo Berlusconi). Forse perché alle leggi si applica la retroattività? O forse perché si possono approvare leggi discriminatorie contro la Costituzione della Repubblica Italiana nei suoi principi fondamentali (art.3); perché la legge n 78 del 2010 comma 5 recita che, in favore di un contingente di 10.000 lavoratori che si trovino collocati in mobilità ordinaria o lunga continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge. E gli altri lavoratori con gli stessi requisiti? Chi mi ripaga del danno economico per 14 mesi in più di mobilità invece della pensione ? ….a dimenticavo un piccolo particolare da 6 mesi sono senza reddito in attesa della pensione. saluti

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