<> I lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto prima del 31-12-2011 per effetto di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile potranno accedere al pensionamento secondo la normativa previgente la riforma Fornero sempre che rientrino nell’ambito delle risorse stanziate dalle legge e in base a criteri che verranno stabiliti dal decreto del Ministero del lavoro previsto dal comma 15 dell’articolo 24 della legge 214.2011, la cui emanazione viene differita al 30-6-2012.

In ogni caso devono ricorrere le seguenti condizioni:
<> la data di cessazione del rapporto deve risultare da elementi certi e oggettivi, che saranno indicati nel medesimo decreto ministeriale;
<> il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a 24 mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge 201-2011 vale a dire il 4-12-2011.
Queste
innovazioni sono assolutamente
insufficienti e le Organizzazioni Sindacali (Confederali e di categoria) hanno da tempo
denunciato al Governo.
Le confederazioni, hanno inviato ai Presidenti delle commissioni parlamentari competenti una lettera nelle quale sono esposte le loro osservazioni. la puoi leggere qui
C'è l'impegno di CGIL-CISL-UIL ad insistere perché queste norme (ma anche altri aspetti della riforma) vengano modificate durante l’iter
parlamentare al Senato.
Ci risiamo.....prima del 31/12/2011......24 mesi a partire dal 04/12/ 2011....ma riusciremo mai a capirne qualcosa?????? un giorno alle stelle....il successivo alle stalle...riusciremo prima o poi a goderci questi....sudati...benedetti...giorni di pensione...ops...sbagliavo...disoccupazione!!ESODATO 53......
RispondiEliminaCome vedi sopra si tratta di una estrapolazione dopo la fiducia, sembra che invece in occasione dell'approvazione del 31 dicembre, la norma sia stata modificata con la scritta "entro il 31 dicembre 2011"
EliminaNaturalmente non ci metto le mani sul fuoco.......
Di quando è questo articolo?
RispondiEliminaPrima o dopo dell'approvazione definitiva alla Camera?
In tutti i siti, dopo il passaggio del 31 alla Camera non si parla più "prima del 31 dicembre" ma "entro il 31/12/2011"
Alimentiamo altri equivoci?
Gli articoli riportano quello che dicono i politici. Si sa che la loro volontà era quella di includere il 31-12-2011 ma il testo approvato è inequivocabile. Per questo tutti si aspicano che venga modificato al Senato.
RispondiEliminaRiporto il testo approvato il 25 gennaio 2012 dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione), a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea nella seduta del 24 gennaio 2012
«2-ter. Il termine per l'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 24, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato al 30 giugno 2012 e, nei limiti delle risorse e con le procedure di cui al medesimo comma 15, sono inclusi tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio di cui al comma 14 del medesimo articolo 24, come modificato dal presente articolo, oltre ai lavoratori di cui allo stesso comma 14, anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto in data antecedente al 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti, indicati nel medesimo decreto ministeriale; il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011».
Sicuramente hai ragione!
EliminaPerò ho visionato tutte le agenzie di stampa (ne ho viste 65!!) e tutte riportano la scritta "entro il 31/12/2011", ci sarà qualche cosa di strano? Non credo che tutti i giornalisti riportino solo quello che dicono i vari politici, faccio presente inoltre che, all'atto del ritorno dalla commissione del Decreto, le stesse agenzie riportarono quanto effettivamente previsto "antecedente al 31 dicembre 2011".
Che ci sia un burlone che si diverte a farci esaurire????
allora è tutto un bleff.il sole 24ore, in particolare, e tanti altri quotidiani riportano la notizia dando per certa la data
Eliminadel 31/12/2011 che salva tutti quelli che hanno sottoscritto l'accordo e abbandonato il servizio in tale data. tu sei sicuro che non sia stato modificato ieri alla camera "in data antecedente al 31/12/2011" con "entro in 31/12/2011"? il testo approvato il 25 gennaio dalle commissioni potrebbe essere stato modificato non ti pare? puoi dirmi per favore dove hai estrapolato le notizie che ci dai? Grazie.
qui siamo alle solite,questa benedetta inps che lavora adesso le pratiche ex ipost per i versamenti volontari di chi ha presentato domanda , mi spiego meglio:che avrebbe dovuto lavorare da ormai 12 mesi che ho presentato domanda, silenzio assoluto nonostante parecchi solleciti. se qualcuno sa , grazie
RispondiEliminaSe ti riferisci al fatto che l'inps non ha risposto alla tua domanda di versamento dei contributi volontari che ti mancano, non devi preoccuparti perchè, anche senza risposta tu sei a posto. Devi solo dimostrare, all'occorrenza, di averla presentata.
Eliminagrazie, proprio a questo mi riferisco. anche perche' non rispondendomi, vale a dire come accettata,per la leggge del silenzio assenso, se esiste sempre almeno credo.
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