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venerdì 8 marzo 2013

I dubbi dei prosecutori volontari

Esodati, i dubbi per i prosecutori volontari dopo la legge di stabilita'

Di Franco Rossini
Buongiorno, Autorizzato ai V.V.NEL 2006, effettuato i regolari versamenti dal 05/2010.Nel 2010 ho effettuato una prestazione occasionale (pagata 02/2011) per 14.200 Euro, nel 2011 e 2012 (incassate nel 2012 e 2013 ) solo prestazioni occasionali ma inferiori ai 5000 Euro. Rientro nella salvaguardia legge di stabilità 2013 ??? per cui varrebbero i vecchi requisiti che nel mio caso sarebbero ancora i 35 anni di versamenti che raggiungo nel 05/2013. Ringrazio anticipatamente. Mirco
Ricordo che la legge 228/2012, commi da 231 a 235, ha previsto che le disposizioni previgenti alla legge “Fornero” (D.L. 6.12.2011, n. 201 conv. in legge n. 214/2011) continuino a trovare applicazione, oltre che nei confronti dei soggetti già salvaguardati da precedenti interventi normativi, anche nei confronti dei lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, a condizione che:
1) abbiano almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 Dicembre 2011, "ancorche' abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria";
2) abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attivita' non superiore a euro 7.500;
3) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza della prestazione pensionistica entro il 6 Dicembre 2014.
Allo stato attuale ritengo non chiaro se tra le condizioni richieste dal citato articolo ci sia quella di non aver comunque prestato alcuna attività lavorativa (di qualsiasi genere cioè anche di carattere occasionale e con un reddito annuo lordo inferiore a 7.500 euro) prima del 4 Dicembre 2011. La formulazione della norma sembrerebbe prima facie infatti autorizzare solo le attività lavorative a tempo non indeterminato con reddito annuo lordo inferiore a 7.500 euro avvenute dopo il 4 Dicembre 2011 con ciò limitando fortemente l'utilizzo della disposizione.
Un lavoratore autorizzato alla prosecuzione volontaria della contribuzione nel 2010 che abbia prestato attività di lavoro occasionale nel 2010 anche al di sotto di 7.500 euro annui lordi potrebbe essere pertanto escluso dalla salvaguardia.
Ritengo dunque necessario attendere le disposizioni di attuazione di tali norme per fugare i dubbi sopra esposti. Le modalità di attuazione di questi interventi saranno definite con Decreto Ministeriale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità. A seconda dell'indirizzo sposato dalle Autorità dipenderà la possibilità di accesso o meno alla salvaguardia per il lettore.
E' possibile anche che le attività lavorative intercorse prima del 4 Dicembre 2011 siano considerate invece irrilevanti. Ciò risulterebbe in linea anche con quanto la stessa legge di stabilità precisa per i lavoratori cessati dal servizio (comma 231, lettera c)) per i quali sono state previste le medesime condizioni degli autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione. Per i cessati dal servizio le attività lavorative intercorse prima del 30 Giugno 2012 sono infatti irrilevanti.
(Leggi)

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