Messaggio n. 1500
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Allegati n.2
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OGGETTO: | Salvaguardia ai sensi dell’art. 24, commi 14 e 15, della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 - Monitoraggio 65.000. Ulteriori istruzioni |
In riferimento alla salvaguardia di cui all’oggetto, si fa seguito ai
messaggi n. 13343 del 9 agosto 2012 e n. 13719 del 22 agosto 2012 al fine di
fornire ulteriori istruzioni operative.
- Gestione delle domande di pensione presentate dai soggetti potenziali beneficiari della salvaguardia
In attesa del completamento delle attività di
monitoraggio previste dal comma 15 dell’articolo 24 della legge n. 214 del 2011
e del prossimo inoltro ai soggetti interessati alla salvaguardia in argomento
della comunicazione/invito a presentare le domande di pensione, le sedi avranno
cura di non adottare provvedimenti di reiezione delle domande eventualmente già
pervenute per l’accesso al trattamento pensionistico con decorrenza - in base ai
requisiti precedenti alla Riforma Monti Fornero - nel primo quadrimestre
2013.
Pertanto, tali domande dovranno essere tenute in
apposita evidenza, provvedendo a darne formale comunicazione agli interessati
nei termini che seguono: “La sua domanda di pensione in salvaguardia verrà
definita non appena saranno terminate le relative operazioni di
monitoraggio”.
Quanto sopra dovrà riguardare soprattutto le
domande di pensione di anzianità con decorrenza da febbraio 2013, al fine di
evitare il posticipo della stessa, tenuto conto che il trattamento pensionistico
in questione, in presenza dei requisiti legge, decorre dal 1° giorno del mese
successivo alla data di presentazione della domanda.
I provvedimenti di reiezione adottati sino ad
oggi dovranno essere riesaminati ed eventualmente annullati ove sussistano tutti
i requisiti di legge per il diritto alla c.d. “salvaguardia”, con riconoscimento
del diritto alla pensione sulla base dell’originaria domanda.
1.1 Nuovi prodotti
Webdom per la gestione delle domande di pensione ai sensi della salvaguardia di
cui alla legge 214/2011
Per individuare i soggetti ammessi al
pensionamento in salvaguardia, sono stati istituiti prodotti Webdom relativi
alle relative domande di pensione, creando due nuovi prodotti con le seguenti
specifiche:
“Pensione di anzianità con Salvaguardia ex L.
214”
Gruppo: 0001 –
Anzianità/Vecchiaia
Sottogruppo: 0001 – Pensione di
anzianità
Tipo: 0XXX – Salvaguardia
ex L. 214
“Pensione di vecchiaia con Salvaguardia ex L.
214”
Gruppo: 0001 –
Anzianità/Vecchiaia
Sottogruppo: 0002 – Pensione di
vecchiaia
Tipo: 0XXX – Salvaguardia
ex L. 214
E’ prevista anche una ulteriore suddivisione
(Tipologia della Richiesta) con i rispettivi seguenti quattro gruppi:
- AAS - Anzianità (Automatica) Salvaguardia ex L. 214;
- AMS - Anzianità (Manuale) Salvaguardia ex L. 214;
- VAS - Vecchiaia (Automatica) Salvaguardia ex L. 214;
- VMS - Vecchiaia (Manuale) Salvaguardia ex L. 214.
Prodotti Particolari.
Per i soggetti che accedono in salvaguardia ai
seguenti trattamenti pensionistici:
- pensione di anzianità per le lavoratrici che
accedono a tale trattamento in regime sperimentale (articolo 1, comma9, della
legge n. 243 del 2004)
- Pensione di vecchiaia nel sistema
contributivo;
- Pensione di vecchiaia a seguito trasformazione
assegno ordinario invalidità,
dovrà essere utilizzato il SOLO campo Tipologia
della Richiesta, che dovrà assumere gli stessi valori già indicati sopra.
I prodotti sono stati previsti anche per la
procedura di trasmissione telematica della domanda di pensione da parte dei
patronati (on-line e off-line) e per procedura di trasmissione telematica della
domanda di pensione da parte del cittadino (on-line).
Per queste domande devono essere compilati gli
stessi pannelli normalmente previsti per la pensione di anzianità o di
vecchiaia."
I nuovi prodotti sono neutralizzati ai fini degli
indicatori del Cruscotto direzionale collegati ai tempi soglia.
Con successivo messaggio verrà comunicata la
disponibilità delle procedure di liquidazione.
2 Adempimenti per la
definizione delle posizioni dei soggetti salvaguardati
Si interessano le Sedi ad indicare, nell’oggetto
dell’e-mail di trasmissione alla casella istituzionale di posta elettronica salvaguardia65@inps.it, dei
provvedimenti delle DTL, la gestione di iscrizione del soggetto cui si riferisce
il provvedimento (ex INPDAP o ex IPOST).
Si rammenta altresì che i provvedimenti di
accoglimento delle istanze presentate dai soggetti appartenenti alla categoria
di cui all’art. 24, comma 14, lettera e) della legge n. 214 del 2011 (lavoratori
esonerati dal servizio di cui all’art. 72, comma 1, del D.L. n. 122 del 2008,
convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008) iscritti alla Gestione
ex Inpdap, devono essere inoltrati alla casella istituzionale di posta
elettronica dctratpensuff1@inpdap.gov.it,
come già precisato nel messaggio n. 13343 del 2012, punto 4.
3 Gestione delle
posizioni relative ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria e ai
lavoratori cessati in base ad accordi individuali o collettivi di incentivo
all’esodo: lettere d), g) e h) dell’articolo 2, comma 1, del decreto
interministeriale del 1° giugno 2012.
Si coglie inoltre l’occasione per rammentare che
i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 4
dicembre 2011, per poter accedere alla salvaguardia, non devono essersi
rioccupati successivamente all’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, come
precisato al punto 4 del messaggio n. 20600 del 13/12/2012.
Per quanto riguarda i lavoratori cessati in base
ad accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo, si rende noto che il
Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali con nota prot. n. 0071196 del
22.11.2012, indirizzata alla Direzioni Territoriali del Lavoro, ha precisato che
le istanze presentate da detti lavoratori devono essere respinte qualora i
medesimi “dichiarano di essere stati rioccupati successivamente alla data di
risoluzione del rapporto di lavoro”.
Al riguardo, al fine di verificare la condizione
di non rioccupazione dei lavoratori di che trattasi per l’accesso alla
salvaguardia, si interessano le Sedi ad esaminare le posizioni degli
interessati, presenti nel monitoraggio 65.000 e da processare con Unicarpe,
anche con l’ausilio delle informazioni contenute nel Casellario degli
attivi.
A tal fine, la procedura MONITORAGGIO65000 è
stata implementata per consentire la visualizzazione dell’estratto conto
integrato, cliccando sul codice fiscale del lavoratore.
Inoltre, si pone il problema di alcuni lavoratori
interessati alla salvaguardia in argomento che risultano iscritti presso Casse
professionali o Enti privatizzati che prevedono, anche in assenza di svolgimento
effettivo dell’attività professionale, il versamento obbligatorio di una
“contribuzione minima” al fine di poter mantenere l’iscrizione all’albo/ente di
appartenenza.
Per procedere ad una corretta lavorazione di tali
posizioni, le Sedi avranno cura di acquisire dai soggetti interessati una
dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’articolo 46 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modifiche ed integrazioni, con la quale si attesti sia l’obbligatorietà del
versamento di contribuzione minima alla gestione di appartenenza, sia la
circostanza che la contribuzione effettivamente versata non è collegata allo
svolgimento di alcuna attività lavorativa.
Anche nelle suddette ipotesi, l’accertamento
della veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate andrà effettuata con
l’ulteriore ausilio del Casellario degli attivi, mediante la verifica della
tipologia della contribuzione versata, ovvero se questa sia pari o superiore
alla contribuzione minima obbligatoriamente dovuta e se sia presente
contribuzione integrativa oppure riferibile a più fondi di contribuzione della
medesima Cassa o Ente (es. Enpam).
Al riguardo, si fa presente che per le Casse
professionali e gli enti privatizzati è previsto il versamento di una
contribuzione legata al reddito professionale del soggetto iscritto.
Per alcune Casse o Enti, tuttavia, è previsto il
versamento di una contribuzione (generalmente denominata minima) non legata al
reddito ne' all'esercizio della professione ma alla sola iscrizione all’Albo o
al Ruolo.
Inoltre la maggior parte di dette Casse o Enti
hanno contribuzione integrativa legata al volume di affari ai fini IVA, anche
questa obbligatoria nel caso di esercizio di attività professionale.
La distinzione delle varie tipologie di
contribuzione si evince dall’Estratto Conto Integrato (ECI) del Casellario dei
Lavoratori Attivi, servizio disponibile al percorso: intranet; Processi;
Assicurato pensionato; Estratto Conto Integrato Casellario Lavoratori
Attivi.
L’estratto, per facilitare la lettura del quale
si allega un’apposita guida al presente messaggio (all. n.1 e n.2), si compone
dei seguenti quadri:
-il quadro A che prevede l’esposizione dei
periodi contributivi e/o dei volumi affari IVA;
-il quadro B dove sono inseriti gli importi dei
contributi versati.
Solo per ENASARCO è presente il quadro C per
l’indicazione dei contributi e dei mandatari.
Si precisa ulteriormente che per l’ENPAM è
prevista la sola contribuzione soggettiva che, tuttavia, può essere collegata a
più fondi di gestione del medesimo Ente (quadro A dell’ECI).
Per ENASARCO rileva il solo quadro C dell’ECI
dove sono esposti i contributi e i mandatari degli agenti di commercio.
La presenza nel quadro A di periodi con volume di
affari IVA e/o sul quadro B di versamenti per contributi integrativi o
aggiuntivi e/o di versamenti per contributi soggettivi in fondi diversi dal
fondo generale, in particolare per ENPAM, e/o della contribuzione nel quadro C
per il solo ENASARCO, è indice di attività lavorativa effettivamente svolta.
Il Direttore Generale | ||
Nori |
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