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domenica 28 luglio 2013

Esodati, Se anche l'Inps inserisce restrizioni occulte...

Esodati, Se anche l'Inps inserisce restrizioni occulte...

Sono un salvaguardato del secondo decreto dei 55000.Ex Dipendente della ditta Bialetti caffettiere. La Bialetti ha chiuso la sua azienda nel Giugno 2010 e con un accordo governativo fatto a Roma al ministero del lavoro è stato concesso a tutto il personale (120 dipendenti) 2 anni di cassa integrazione e 3 anni di mobilità. In questi giorni la sede inps di gravellona toce (vb) 28883 si sta preparando alla spedizione delle lettere ai salvaguardati aventi diritto con la data di decorrenza della finestra di uscita e l'eventuale pensionamento.Ieri recandomi allo sportello della mia sede inps per chiedere informazioni in merito alla mia posizione mi e stato detto che la mia salvaguardia e quella di altri due colleghi é stata bloccata di ufficio perchè abbiamo maturato il requisito dei 40 anni in anticipo durante il periodo di cassa integrazione, nel mio caso in data 30 aprile 2012 mentre la mobilità è partita dal 01 luglio 2012. Premetto che l 'accordo fatto a Roma prevede anche quelli che inseriscono in un programma di cigs la previsione di una successiva procedura di mobilità strumentale all'accesso al trattamento pensionistico. La Fornero ha sempre sostenuto che nei 40.000 salvaguardati con accordi governativi circa 15000 unità sarebbero stati tutti qei lavoratori che sarebbero transitati dalla cassa integrazione alla mobilità nel 2012 quindi era prevedibile che alcuni lavoratori avrebbero raggiunto il requisito dei 40 anni durante la cassa integrazione. Chiedo a voi esperti se l'inps é in regola con il suo atteggiamento di bloccare il riconoscimento del diritto a me e tutti quei lavoratori con le stesse caratteristiche. Attendo un vostro chiarimento e come sarebbe possibile interferire con questa irregolarità da parte dell'inps
Saluti Raffaele
Si condividono in pieno le ragioni del lettore. Il messaggio Inps 4678/2013 che ha recepito l'articolo 22, comma 1, lettera a) del Dl 95/2012 convertito con legge 135/2012 e il Dm 8 Ottobre 2012 in realtà non ha regolato direttamente la questione limitandosi ad affermare che i potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori "per i quali le imprese hanno stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali, ancorché alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultano cessati dall'attività lavorativa e collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i quali maturano i requisiti per il pensionamento, vigenti prima del 6 dicembre 2011, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero, ove prevista, della mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della medesima legge". Allo stato attuale non sono stati forniti chiarimenti "ufficiali" sulla questione circa il perfezionamento dei requisiti per la pensione durante il periodo di cigs.
Ma invero la ratio della norma dovrebbe essere quella di tutelare il lavoratore indipendentemente dalla circostanza che il soggetto abbia maturato i requisiti durante la fruizione dell'indennità di mobilità o durante l'altro "ammortizzatore sociale", la cigs, che temporalmente si colloca spesso antecedentemente all'ingresso in mobilità. In altri termini dovrebbe ritenersi sufficiente, secondo anche quanto dichiarato dal Ministro Fornero, la stipulazione di accordi per la gestione di eccedenze occupazionali (non a caso chiamati in questo modo dal decreto 95/2012) in sede governativa entro il 31.12.2011. Se tale restrizione fosse confermata dall'Inps si tratterebbe di un comportamento certamente discriminatorio nei confronti di soggetti che hanno siglato i medesimi accordi e che, per la sola "colpa" di essere piu' prossimi alla pensione tanto da riuscire a maturare i requisiti prima ancora del loro collocamento in mobilità, si troverebbero soggetti ad uno slittamento di 5 o 6 anni nell'accesso alla pensione. Contro tali irregolarità, se così possono essere chiamate, non c'è altra forma di tutela che la presentazione, in ultima istanza, di un ricorso. Anche se è auspicabile che aver portato all'attenzione del pubblico il problema possa aiutare a trovare una soluzione.
(Leggi)

7 commenti:

  1. Rispondo all'esperto "Contro tali irregolarità, se così possono essere chiamate, non c'è altra forma di tutela che la presentazione, in ultima istanza, di un ricorso" ..... io dico che contro tali irregolarità c'è da spedire in galera chi ha preso tali decisioni in INPS, badate sono sulla stessa lunghezza d'onda degli evasori fiscali che non vogliono dare quanto è dovuto, solo che momentaneamente si trovano da questa parte della barricata.

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  2. Loro si permettono di giocare con il nostro futuro,ma chi permette che tuto questo possa accadere, non e' giusto caro Governo che tu lasci correre sempre e solo le ingiustizie verso i piu' deboli. Paola

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  3. Ci sono delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio su La Repubblica di oggi dove si augura un'autunno di pacificazione e non caldo.Io dico che non ci dovrà essere nessuna pacificazione fino a quando verranno lesi gli interessi di noi esodati salvaguardati e non salvaguardati e tutti coloro che sono stati defraudati dalla cosiddetta riforma Fornero.
    Esodato postale

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    1. Non ci puo' essere " pacificazione" nella miseria e nell'ingiustizia.........

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    2. Anche per me, altro che pacifcazione , qua e' guerra aperta

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  4. Buongiorno Raffaele , mi chiamo Antonio da Roma e sono nella sua stessa situazione. Mi può gentilmente dire come si è evoluta la situazione ? Grazie

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  5. Buongiorno a Lei Antonio quello che posso dirle e che sembra che tra tutti i salvaguardati che sono (130000), tutti quelli come noi che hanno maturato il requisito dei 40 anni durante la cassa integrazione e non nella mobilità vengono esclusi da tutte e tre le salvaguardie quindi pare che ci tocca andare in pensione con il nuovo requisito dei 42 anni e 6 mesi . In questo modo siamo vittime di due beffe, una é che con il nuovo requisito se si va in pensione avendo un età inferiore ai 63 anni e si é fatto uso anche della mobilità si viene penalizzati con una decurtazione sulla parte retributiva maturata che va fino all'8%. La seconda beffa é che un lavoratore che matura i 40 anni nello stesso nostro mese ma si trovava in mobilità viene oggi salvaguardato mentre noi no. Le faccio fare una riflessione Lei può ritenersi salvo solo a condizione che i 40 anni in cassa intgrazione li maturava dal luglio 2012 in poi perchè se fa un calcolo da quella data con il nuovo requisito avrebbe bisogno di due anni e sei mesi per coprire il periodo, quindi sconfinerebbe fuori dal paletto messo dalla Fornero che é il 31 Dicembre 2014 quindi solo in questo caso entrerebbe nella salvaguardia , invece io ed altri miei due colleghi i 40 anni li abbiamo maturati nel primo semestre 2012 quindi sembra che riuscendo a coprire tutto il periodo fino alla fine del 2014 non ci fanno rientrare nella salvaguardia e questo e discriminatorio nei nostri confronti perché come dicevo prima chi stato messo in mobilità nella stessa data anche se copriva il periodo per il nuovo requisito oggi gli viene riconosciuta la salvaguardia . Spero solo che il sindacato si muova al piu presto per aprire un contenzioso anche su questa vicenda perché é inpensabile che su 130000 salvaguardati ne vengano lasciati fuori una piccola quantità con queste caratteristiche

    Saluti
    Raffaele

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