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mercoledì 3 luglio 2013

L'Inps aggiorna le regole per i prosecutori volontari

Esodati, l'Inps aggiorna le regole per i prosecutori volontari
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I contributori volontari che intendono fruire della salvaguardia devono versare tutta la contribuzione necessaria al raggiungimento del requisito contributivo valido con le vecchie regole entro la scadenza del bollettino.
L'istituto precisa con il messaggio 10406 del 27 Giugno 2013 che la scelta circa l'entità del versamento volontario spetta al lavoratore. I prosecutori volontari possono a loro scelta pagare l'intero periodo indicato nei bollettini in scadenza ovvero limitarsi a pagare quello necessario al diritto a pensione fermo restando che il pagamento deve comunque essere effettuato nei termini indicati nel bollettino stesso (pena l'esclusione dalla salvaguardia). L'Inps ricorda infatti l'impossibilità di emettere certificazioni di salvaguardia per soggetti per i quali non risulti accreditato o accreditabile almeno un contributo volontario al 6 dicembre 2011, nonché di quei lavoratori per i quali non risulti versata tutta la contribuzione volontaria, di cui siano scaduti i termini di versamento, necessaria al raggiungimento del requisito contributivo sulla base delle norme ante legge 214/2011.
Le norme che regolano la prosecuzione volontaria sono infatti assai cogenti: il prosecutore volontario deve perfezionare il pagamento nel trimestre successivo a quello a cui detto pagamento si riferisce e, nel caso di ritardato versamento, il bollettino viene posto a rimborso (art. 8 D.Lgs. 184/97). Pertanto secondo l'Inps "se i soggetti in argomento non effettuano il pagamento entro il termine perentorio stabilito dalla legge, non potranno essere ammessi nella platea dei salvaguardati".
Quanto all'entità dei versamenti volontari, l'Inps ricorda che il lavoratore può scegliere di versare contributi non solo per perfezionare i requisiti di assicurazione e di contribuzione necessari per raggiungere il diritto ad una prestazione pensionistica ma anche per incrementare l'importo del trattamento pensionistico a cui si avrebbe diritto, se sono già stati perfezionati i requisiti contributivi richiesti.
L'INPS precisa che non può quindi sostituirsi al prosecutore nella scelta, limitando la richiesta di pagamento al solo periodo strettamente necessario al raggiungimento dei requisiti; è pertanto l'interessato a doversi attivare in tal senso indicando alle sedi territoriali o ai patronati la volontà di limitare il pagamento ai soli contributi necessari per il diritto (in tale caso infatti l'Inps dovrà rideterminare l'onere di prosecuzione volontaria emettendo nuovi bollettini).
Nel messaggio l'Inps ricorda altresì che laddove il prosecutore versi contributi volontari relativi a periodi che si collocano anteriormente alla data di accesso al pensionamento, detti contributi saranno utili al calcolo della pensione aumentandone l'importo e non potranno dare luogo a rimborso. Se invece il soggetto autorizzato ai versamenti volontari versa contribuzione volontaria relativa a periodi che si collochino temporalmente oltre la decorrenza della pensione di cui l'interessato sia divenuto titolare, l'Istituto procederà d'ufficio al rimborso della contribuzione.
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