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sabato 11 agosto 2012

Esodati, requisiti soggetti alla speranza di vita

Esodati, requisiti soggetti alla speranza di vita
Di redazione (del 10/08/2012 @ 10:30:10)
La salvaguardia dei 65mila viene spiegata nel messaggio 13343 pubblicato ieri dall'Inps, che precisa i criteri per la definizione della platea secondo quanto previsto dal decreto interministeriale del 1° giugno scorso.
In particolare, si precisa che per i soggetti titolari dell'indennità di mobilità ordinaria, per effetto di accordi stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 cessati dal servizio entro la stessa data con perfezionamento dei requisiti entro il periodo di fruizione dell'assegno, la verifica della maturazione dei requisiti per il pensionamento deve essere fatta al 24 luglio 2012. Eventuali periodi di sospensione dell'indennità, successivi a tale data, non sono da considerare rilevanti ai fini del prolungamento del periodo indennizzato.
L'Istituto apre a favore dei soggetti in mobilità ordinaria cessati entro il 2011 che, per effetto degli adeguamenti alla speranza di vita (3 mesi dal 2013), potrebbero perfezionare i prescritti requisiti pensionistici oltre il periodo di fruizione dell'indennità. Tali lavoratori saranno oggetto di interventi al fine di poter attuare anche nei loro confronti la salvaguardia. Rimangono esclusi i soggetti collocati in mobilità ordinaria e cessati dal 1° gennaio 2012. Anche i lavoratori con prestazione a carico dei fondi di solidarietà subiscono un allentamento della disciplina.
Il decreto del giugno scorso ha precisato che i soggetti i quali hanno avuto accesso alla prestazione in data successiva al 4 dicembre 2011 per effetto di accordi collettivi stipulati entro la medesima data, restano a carico dei Fondi fino al compimento del 62esimo anno, anche nei casi in cui vengano maturati i requisiti per il pensionamento da data anteriore.
L'Istituto precisa che sono in corso approfondimenti per l'adozione di misure finalizzate ad assicurare la tutela dei lavoratori che compiono i 62 anni oltre il periodo massimo di permanenza nei Fondi, riservandosi comunicazioni. Al contrario, coloro i quali erano già titolari di assegno straordinario (al 4 dicembre 2011) e che per effetto dell'adeguamento dei requisiti pensionistici legati all'aumento alla speranza di vita conseguono la pensione oltre il limite massimo di permanenza nel Fondo previsto dai regolamenti settoriali, sarà assicurata a carico dei Fondi stessi la prosecuzione dell'erogazione dell'assegno straordinario.
Gli autorizzati alla prosecuzione volontaria, per l'integrazione dei periodi di part time e a copertura di aspettative non retribuite non costituiscono titolo per poter applicare la deroga. In merito ai lavoratori in salvaguardia che accedono alla pensione con il solo requisito contributivo (non inferiore a 40 anni indipendentemente dall'età anagrafica), la finestra mobile di 12 mesi sarà incrementata di un mese a decorrere dall'anno in corso, di due mesi dal 2013 e tre mesi dal 2014.
È venuto meno il richiamo all'adeguamento alla speranza di vita che rimane comunque confermato nei confronti dei soggetti salvaguardati.
L'ulteriore salvaguardia di 55mila lavoratori prevista nella spending review sarà attuata con l'adozione di un ulteriore decreto interministeriale.
(Leggi)

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