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lunedì 13 agosto 2012

L'esperto per i bancari bancari e i lavoratori in mobilità

Esodati bancari: attenzione alle finestre mobiliDi Franco Rossini
Sono un ex lavoratore del credito (Banco di Napoli / Banca Intesa) nato nell’ottobre del 1951 ed assunto il 1/6/1975
• Sono stato collocato in esodo a decorrere dal 1/1/2009 accedendo al Fondo di Solidarietà e accompagnato alla pensione sino a tutto il 30/6/2012 (finestra con salvaguardia 1/07/2012 con assegno straordinario VOCRED n.

• Per effetto della evoluzione legislativa, la mia domanda di pensione presentata il 7/6/2012 è stata rigettata con nota del 18/06/2012 e poiché non rientro nel numero dei beneficiari della salvaguardia prevista dall’art. 10, comma 5 della legge 122/2010 e devo attendere ancora quattro mesi senza stipendio, senza assegno straordinario e senza pensione per ripresentare all’Inps richiesta di pensione (finestra senza salvaguardia 1/11/2012);
Dal 1/11/2012 riuscirò a diventare un pensionato o dovrò subire altri soprusi?


Dai dati forniti ritengo che abbia maturato il diritto alla pensione con la vecchia disciplina entro il 31.12.2011 e che stia attraversando il periodo di finestra mobile pari a 12 mensilità (articolo 12, comma 2 Dl 78/2010). In tal caso non è interessato dalla Riforma Fornero e la pensione decorrerà dal 1° Novembre 2012.

Sono esodata bancaria con 40 anni di contributi maturati il 31 agosto 2011 e che a seguito dell' allungamento delle finestre il mio accesso alla pensione è 1 settembre 2012. Dal 1 gennaio 2012 non percepisco ne assegno di solidarietà ne pensione. Chiedo se nel recente DL esodati la Signora Fornero ha provveduto x la copertura economica per tutti quei lavoratori che come me si trovano già dal 2012 scoperti di stipendio come minimo di nove mesi.
Il Decreto interministeriale firmato lo scorso 1° giugno e pubblicato in gazzetta ufficiale il 24 Luglio 2012 non ha affrontato la questione sollevata.
(Leggi)


Esodati: i requisiti per i lavoratori in mobilita'
Sono in possesso dei requisiti previsti ai fini della salvaguardia dei 25.590 lavoratori in mobilità ordinaria citati nel Decreto interministeriale firmato lo scorso 1° Giugno, GU n. 171 del 24-7-2012.
Le porgo una domanda: la suddetta categoria, a suo parere, è assoggettata a vincoli temporali (peraltro non citati nel Decreto di cui sopra) relativi alla data di perfezionamento del diritto alla decorrenza?
Glielo chiedo perchè alcune risposte fornite dallo Sportello Amico Inps, in località diverse tra l'altro, ritenevano attribuibile l'esclusione dalle liste di salvaguardati in quanto il diritto decorrenza sarebbe stato maturato oltre il 31/12/2013. Una limitazione che non ho riscontrato in documento alcuno!


No. La categoria dei lavoratori in mobilità (ordinaria o lunga) non è soggetta al limite temporale dei 24 mesi. Questo limite è previsto per i lavoratori cessati dal servizio ai sensi dell'articolo 6, comma 2-ter del Dl 216/2011 nonchè dei lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione. I lavoratori in mobilità sono in possesso dei requisiti per la salvaguardia, tra le altre condizioni, se maturano i requisiti per il pensionamento entro la fruizione dell'indennità di mobilità.
Tale interpretazione è confermata inoltre dal recente messaggio Inps numero 13343 del 9 Agosto 2012.
(Leggi)

1 commento:

  1. Ma questo esperto puoì delucidarci su noi poveri disgraziati di POSTE ITALIANE - FONDO SPECIALE EX IPOST - Grazie

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