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giovedì 23 agosto 2012

Sugli esodati l'Inps si salva dall'inciampo: bastano 40 anni di lavoro



L'effetto della ‘speranza di vita’

Sugli esodati l'Inps si salva dall'inciampo: bastano 40 anni di lavoro
di
Daniele Cirioli

23 Agosto 2012

Gli esodati possono andare in pensione con 40 anni di contributi tondi tondi. Non un mese in più per effetto della cosiddetta ‘speranza di vita’. Nel loro caso, infatti, si applicano le regole precedenti la riforma Fornero per cui l’ipotesi di pensionamento con il requisito contributivo unico a prescindere dall’età (cioè 40 anni di lavoro) non è soggetta alla rivalutazione triennale della speranza di vita. La precisazione, tanto attesa e di cui ne avevo parlato nel precedente articolo del 9 agosto (Agli esodati si applicano le regole precedenti alla riforma Fornero), è arrivata nel nuovo intervento dell’Inps (messaggio n. 13343/12) che rettifica il precedente (messaggio n. 13052/12) che aveva innescato il dibattito sulla questione dell’applicazione o meno della speranza di vita a chi può andare in pensione con 40 di contributi.
10562629_small.jpgL’Inps ha riassunto la disciplina sui requisiti per la pensione applicabile ai cosiddetti esodati, ossia a quelle particolari categorie di lavoratori individuate dall’ultima riforma delle pensioni (la riforma Fornero) a cui continuano ad applicarsi i requisiti, sia per il diritto che per la decorrenza della pensione (‘finestra mobile’), vigenti prima del 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del dl n. 201/2011 (decreto Monti) che contiene anche le disposizioni relative alla riforma Fornero. Queste categorie di lavoratori, dunque, continuano ad andare in pensione (di vecchiaia o di anzianità):
a) sulla base dei requisiti vigenti prima del 6 dicembre 2011;
b) sulla base del regime di decorrenza della pensione, ossia tenendo conto della finestra mobile di 12/18 mesi introdotta dalla legge n. 122/2010 (la riforma Sacconi delle pensioni).
In pratica, dunque, gli esodati sono lavoratori che possono accedere alla pensione in base alle regole della riforma Sacconi, così evitando i nuovi e più restrittivi requisiti operativi dal 1° gennaio 2012 introdotti dalla riforma Fornero. Tra le varie differenze contemplate nelle due discipline – Sacconi e Fornero – una riguarda l’applicazione della ‘speranza di vita’, che farà sentire per la prima volta i propri effetti a gennaio 2013. Si ricorda che questa speranza di vita è un particolare automatismo di adeguamento dei requisiti per la pensione che funziona così: ogni tre anni viene misurata la variazione della probabilità che un uomo e una donna di 65 anni hanno di campare ancora (appunto la ‘speranza di vita’): se la probabilità cresce, se cioè aumentano gli anni ancora attesi di vita, anche l’età per la pensione si allontana della stessa misura; se la probabilità diminuisce o rimane invariata, il requisito resta invariato. La differenza è questa: mentre la riforma Sacconi rende applicabile la speranza di vita a tutti i requisiti per la pensione tranne che (unica eccezione) a quello contributivo unico (i 40 anni), la riforma Fornero fa eccezione avendo esteso l’applicazione della speranza di vita anche al requisito contributivo unico (40 anni) che, peraltro, ha elevato a 42 anni per gli uomini e a 41 anni alle donne.
Con riferimento agli esodati che possono andare in pensione con il massimo di lavoro (cioè con 40 anni di contributi), l’Inps spiega che, dovendosi applicare in tutto e per tutto la riforma Sacconi, il requisito contributivo unico (40 anni di lavoro) non è soggetto alla speranza di vita. Così corregge l’inciampo del precedente messaggio in cui invece aveva affermato che i 40 anni andavano adeguati alla speranza di vita a partire dal 2013.
Inoltre, dovendosi applicare in tutto e per tutto la riforma Sacconi, per gli esodati resta in vigore la ‘finestra mobile’ e, quindi, anche l’incremento di uno, due e tre mesi programmati dalla stessa riforma Sacconi. Perciò, una volta maturati 40 anni di contributi (e con essi il ‘diritto’ alla pensione), il lavoratore esodato deve attendere la finestra mobile (per la “decorrenza” della pensione) pari a 12 mesi per i lavoratori dipendenti e a 18 mesi per i lavoratori autonomi. In dettaglio, dunque, per gli esodati valgono le seguenti condizioni:
· nell’anno 2011 occorrono 40 anni di contributi per il diritto alla pensione, mentre la decorrenza della pensione scatta dopo 12 mesi/18 mesi (dalla maturazione del diritto) a seconda che si tratti di lavoratore dipendente o di lavoratore autonomo;
· nell’anno 2012 occorrono 40 anni di contributi per il diritto alla pensione, mentre la decorrenza della pensione scatta dopo 13 mesi/19 mesi (dalla maturazione del diritto) a seconda che si tratti di lavoratore dipendente o di lavoratore autonomo;
· nell’anno 2013 occorrono 40 anni di contributi per il diritto alla pensione, mentre la decorrenza della pensione scatta dopo 14 mesi/20 mesi (dalla maturazione del diritto) a seconda che si tratti di lavoratore dipendente o di lavoratore autonomo;
· dall’anno 2014 occorrono 40 anni di contributi per il diritto alla pensione, mentre la decorrenza della pensione scatta dopo 15 mesi/21 mesi (dalla maturazione del diritto) a seconda che si tratti di lavoratore dipendente o di lavoratore autonomo.
(Leggi)
 

2 commenti:

  1. Buonasera, vi pongo questo quesito. Mio padre ha firmato l'accordo nel dicembre 2011 ed è uscito il 31/05/2012, maturando 39 e mezzo anni di contributi, secondo quanto scritto qui sopra, pagando i contributi per i mancanti 6 mesi al raggiungimento di 40 anni, potrà andare in pensione senza problemi?

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  2. Ciao Simone, non sono in grado di rispondere alla tua domanda,ma puoi chiedere al doo. Rossini , esperto in previdenza che spesso risponde da questo blog. Prova con il sito BUSINESS VOX, dovrebbe risponderti. Paola

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