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martedì 4 dicembre 2012

Esodati - Salvaguardati: il criterio di monitoraggio

Martedì, 04 Dicembre 2012 09:13
Esodati/Salvaguardati, il criterio di monitoraggio
Di Franco Rossini
Nato il 01/1/1953 esodato telecom con accordi sindacali e confindustria del 2 novembre 2010 collocato in mobilità ai sensi art.4 e 24 della legge n.223/91 a partire dal 31 dicembre 2011con lettera del 22 dicembre 2011; durata della mobilità 3 anni fino al 31 dicembre 2014 quando avrò 40 anni di contributi e 61 anni. Volevo chiedeLe se rientro in qualche legge e emandamenti vari della legge fornero per i salvaguardati con le vecchie regole pensionistiche o quando andrò in pensione. Andrea
L'articolo 22, comma 1, lettera a) del Decreto legge numero 95 convertito con legge numero 135 del 7 Agosto ha esteso la salvaguardia (nuovi 55 mila soggetti) - tra l'altro - ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali ancorché alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall’attività lavorativa e collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i quali in ogni caso maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero, ove prevista, della mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della predetta legge n. 223 del 1991.
Si ricorda tuttavia che questa seconda salvaguardia non è "operativa" in quanto non è stato (ancora) pubblicato in gazzetta il decreto attuativo del ministero del lavoro.
Nel caso di specie se l'accordo in questione è stato firmato nella sede di governo (cioè Ministeri o Presidenza del Consiglio) è potenzialmente in possesso dei requisiti per essere incluso nel secondo gruppo dei 55 mila lavoratori salvaguardati (nel campo soggetti in mobilità) perchè raggiungerebbe i requisiti per la pensione - secondo la vecchia disciplina - entro la fine della mobilità.
Per la definizione completa della situazione ci vorrà tuttavia tempo perchè l'inps dovrà stilare una graduatoria degli aventi diritto (cd. criterio di monitoraggio) sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro (art 22 uc, Dl 95/2012). Coloro che risulteranno inclusi potranno definitivamente accedere alla pensione con le vecchie regole.

Si consiglia pertanto di farsi assistere da un patronato.

Sono nato il 28/09/1955. Al 29/07/2011 sono stato licenziato per giustificato motivo oggettivo in quanto a causa di una riorganizzazione aziendale la mia posizione lavorativa è stata soppressa. L'azienda (settore metalmecc. con un organico inferiore a 15 dipendenti )mi ha poi proposto un incentivo all'esodo da me accettato con tanto di verbale di conciliazione firmato da entrambe le parti ma non in presenza di una figura sindacale. Mi è stata corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso e ho percepito l'indennità di disoccupazione per un anno precisamente fino al 07/12/2012. Non sono riuscito a trovare lavoro durante questo periodo, anche se iscritto al CPI.
La mia situazione contributiva al 30/09/2012 è di 2082 settimane (incluso l'anno di disoccupazione). Il 12/09/12 ho provveduto ad inoltrare tramite patronato domanda di ammissione ai salvaguardati alla DTL allegando copia lettera di licenziamento e del verbale di accordo.
Vorrei sapere se la mancanza di una parte sindacale puo' influire a non considerarmi un salvaguardato. Inoltre, in caso di diniego da parte del ministero politiche sociali, è possibile fare ricorso? In base alle vecchie regole della pensione, dopo la finestra di un anno, avrei potuto andare in pensione a ottobre 2013. Ho nel frattempo fatto domanda all'Inps di contribuzione volontaria.
Che aspettative avrò? Giuseppe

L'articolo 6, comma 2-ter del Dl 216/2011 ha incluso i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del Codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi:
* la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti;
* il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato l’accesso al pensionamento con decorrenza compresa entro il 6.12.2013 (ora 6.12.2014)
* il lavoratore non sia stato rioccupato successivamente alla data di cessazione dell'attività lavorativa
Ritengo pertanto che, sussistendo un accordo con il datore di lavoro (è sufficiente anche un accordo individuale senza la rappresentenza sindacale), possa potenzialmente mantenere le vecchie regole di pensionamento. La procedura seguita - con la produzione dell'istanza di accesso alla DTL - è corretta. In caso di rigetto dell'istanza è possibile produrre ricorso entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.
(Leggi)

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