Decreto esodati: i vincoli imposti ai lavoratori cessati dal servizio - Di Franco Rossini
- Martedì, 05 Giugno 2012 10:49
Sono nato nel gennaio 1951 e nella prima decade di aprile 2012 ho raggiunto i 35 anni di anzianità contributiva INPS e la fatidica QUOTA 96, valida per la pensione di anzianità con le precedenti norme pensionistiche.
Sto valutando delle ipotesi di collaborazione a progetto. Se non ho male interpretato quanto contenuto nel decreto interministeriale relativo alla salvaguardia dei cosiddetti "esodati", sembra siano presenti nuovi vincoli, mai annunciati o ventilati in precedenza, per i quali una qualsiasi attività lavorativa svolta in questo periodo possa far decadere il diritto alla salvaguardia. Non sono citate le date di inizio e di fine di questi vincoli. Al di là della costituzionalità di vincoli messi a posteriori ma con validità antecedente, ho la netta sensazione che chi si trova nella posizione di "esodato" sia una sorta di "dead man walking", lavorativamente parlando: non lavora, non percepisce pensione, non può nemmeno lavorare pur avendone voglia e magari necessità. Può darmi una sua valutazione su quanto sopra, considerando questo mio quesito applicabile a chissa quanti altri colleghi (di sventura) ?
Le osservazioni sono corrette e condivisibili. Si conferma l'appartenenza ai lavoratori "cessati dal servizio" ai sensi dell'articolo 6, comma 2-ter, Dl 216/2011 come convertito dalla legge 14/2012 e la possibilità dunque di fare salve le previgenti regole di pensionamento. Dai dati forniti risulta infatti che maturerebbe la decorrenza dell'assegno pensionistico nel Maggio 2013. In definitiva rientrano in questa categoria coloro che si sono dimessi volontariamente con un accordo individuale o collettivo con il datore di lavoro.
Il DM ha precisato, come ha giustamente osservato, che il lavoratore non deve essere stato rioccupato in qualsiasi altra attività lavorativa. Tra le attività "vietate" ritengo che al momento non si possano escludere anche i lavori a progetto e i contratti a tempo determinato. Ma su questi punti, data la "freschezza" delle disposizioni, sarà comunque opportuno attendere nelle prossime settimane i dettagli ufficiali da parte degli istituti previdenziali.
Pubblicato Martedì, 05 Giugno 2012 11:12Il DM ha precisato, come ha giustamente osservato, che il lavoratore non deve essere stato rioccupato in qualsiasi altra attività lavorativa. Tra le attività "vietate" ritengo che al momento non si possano escludere anche i lavori a progetto e i contratti a tempo determinato. Ma su questi punti, data la "freschezza" delle disposizioni, sarà comunque opportuno attendere nelle prossime settimane i dettagli ufficiali da parte degli istituti previdenziali.
(Leggi)
Decreto esodati: salvi i prosecutori ai volontari che maturano la decorrenza entro il 2013
- Di Franco Rossini
- Martedì, 05 Giugno 2012 11:13
Milena
Ritengo sia tra gli inclusi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d) del DM Fornero. Secondo la vecchia disciplina delle decorrenze la pensione decorrerebbe dal mese di Marzo 2013. Avrebbe maturato il diritto alla pensione nel Gennaio 2012 con il raggiungimento dei 40 anni di contribuzione.
Pubblicato Martedì, 05 Giugno 2012 11:23
(Leggi)Pubblicato Martedì, 05 Giugno 2012 11:23
Ci sono molte restrizioni in questo decreto, come se il Ministro avendo ascoltato le nostre osservazioni in tema,avesse deciso di fare tutto il contrario di cio' che proponevamo.Se provassimo tutti insieme a dire cose che non vogliamo, ci ascolterebbe? Un grazie di cuore al dott.Rossini per la sua disponibilita' e le sue risposte. Paola
RispondiEliminal'EX IPOST si è bloccato nel 2010 e non ha ancora mandato i bollettini di pagamento x prosecuzione volontaria anche a chi addirittura ha avuto conferma della autorizzazione.Adesso la ministra viene fuori con la sortita che bisogna avere almeno un contributo versato entro il 06/11/2011.Professoressa dei miei stivali faccia
RispondiEliminafunzionare la macchina pubblica come si deve ha capito e risolva dignitosamente questo grave problema degli esodati.Si vergogni.