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venerdì 24 maggio 2013

A Giugno il terzo decreto sulla salvaguardia

Esodati, a Giugno il terzo decreto sulla salvaguardia. Cambiano le regole di accesso
Il terzo decreto sulla salvaguardia dei lavoratori "esodati" firmato il 22 Aprile scorso arriverà in Gazzetta Ufficiale il prossimo mese. E' quanto si apprende da fonti vicine al Ministero del Lavoro che hanno confermato l'estensione della salvaguardia ad ulteriori 10.130 posizioni individuate nella legge di stabilità 2013 (articolo 1, comma 231 legge 228/2012).
Con la pubblicazione dell'ultimo decreto saliranno dunque a 130.130 (sommando i precedenti due interventi "65mila" e "55mila" varati a Giugno e ad Ottobre scorso) i soggetti che complessivamente potranno mantenere le regole di pensionamento e di decorrenza vigenti al 6 Dicembre 2011, data di entrata in vigore del Dl 201/2011.
La Legge di Stabilità 2013 ha previsto infatti, a determinate condizioni, l'ampliamento della platea dei soggetti salvaguardati rientranti nelle seguenti categorie di lavoratori:
a) Lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011 con perfezionamento dei requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità ordinaria o in deroga, e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014.
b) Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6.12.2011 ancorché abbiano svolto, successivamente al 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria con: 1) conseguimento successivamente alla data del 4 dicembre 2011 di un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500; 2) perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 (06.01.2015).
c) Lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali ovvero di accordi collettivi di incentivo all'ESODO stipulati entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato con: 1) conseguimento successivamente alla data del 30 giugno 2012 di un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500; 2) perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 (06.01.2015).
d) Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario con: 1) perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 (06.01.2015).
La Nuova Articolazione delle domande di accesso - Secondo il testo del decreto, a differenza di quanto richiesto nei precedenti due provvedimenti, tutti i lavoratori potenzialmente interessati ad accedere a questo contingente dovranno presentare istanza di accessoentro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto in GU.
Nello specifico i lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011 (lettera (a) dell' art. 1, comma 231, della legge n. 228 del 2012) e i lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali ovvero di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 (lettera (c) dell' art. 1, comma 231, della legge n. 228 del 2012) che intendano usufruire del beneficio della salvaguardia, dovranno presentare istanza alla Direzione Territoriale del Lavoro.
I lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 (lettera (b) dell' art. 1, comma 231, della legge n. 228 del 2012) e i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data (lettera (d) dell' art. 1, comma 231, della legge n. 228 del 2012) dovranno presentare istanza di accesso a tale beneficio all'Inps, anche in tal caso entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso.
Di recente inoltre l'inps con la circolare numero 76/2013 ha precisato che le posizioni dei soggetti esclusi dalle salvaguardie 65.000 e 55.000, in quanto hanno ripreso l'attività lavorativa successivamente all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria o alla cessazione del rapporto di lavoro, saranno riesaminate dall'Istituto al fine di verificare se siano in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni relative al contingente della terza salvaguardia "10.130", per la quale è consentita la rioccupazione entro determinati vincoli temporali e reddituali.
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