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venerdì 10 maggio 2013

Notiziario INCA CGIL di Bergamo

INCA INFORMA
 

8 MAGGIO 2013
Numero 11

Lavoratori salvaguardati- D.I. 08.10.2012 ( 55.000 lavoratori) Ulteriori chirimenti INPS e del Ministero del Lavoro

Premessa: le salvaguardie (possibilità di collocarsi in pensione con le regole antecedenti al 2012) oggi operative sono quelle previste dal decreto interministeriale del 1° GIUGNO 2012 ( 65.000 LAVORATORI) e dal decreto interministeriale del 08.10.212 (55.000 lavoratori). La terza salvaguardia è quella prevista dall’art. 1, c. 231 della legge n. 228/2012. Il relativo decreto interministeriale è in corso di emanazione (art. 1, c. 232, legge 228/2012)
D.I. 08.10.2012 (55.000) Normativa e interpretazione
Decreto Interministeriale 8.10.2012 (attuazione dell’art.22 della legge 135/2012 Circolare n°6 del 25.01.2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Nota del Ministero del Lavoro prot.n° 0021011 del 04.04.2013 INPS messaggi: o n°3771 del 04.03.2012 o n°4678 del 18.03.2013 o n°5445 del 02.04.2013 o n°5673 del 05.04.2013 o n°6645 del 22.04.2013
Tipologia di lavoratori interessati
1. Lavoratori destinatari di programmi di gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo degli ammortizzatori sociali
40.000 dei 55.00 beneficiari di questa salvaguardia sono lavoratori destinatari di programmi di gestione delle eccedenze sulla base di accordi governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011.
Le condizioni:
Collocati in mobilità anche in data successiva al 4.12.2011 Perfezionamento dei requisiti per il diritto a pensione entro il periodo di fruizione della mobilità
Con il messaggio n. 4678/2013 l’Inps precisa che la verifica della maturazione dei requisiti per il diritto a pensione, che deve avvenire nel periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria, va fatta alla data del 21 gennaio 2013, data di pubblicazione del decreto 8 ottobre 2012. Ciò vuol dire che saranno considerati rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione, entro cui si devono maturare i requisiti, solo i periodi di sospensione della percezione dell’indennità di mobilità che si collocano prima del 21 gennaio 2013. Per i licenziati dal 22 gennaio 2013 i periodi di sospensione non potranno essere considerati in nessun caso.
La domanda di accesso alla salvaguardia
Le imprese che hanno stipulato gli accordi in sede governativa devono comunicare al Ministero del lavoro entro il 31 marzo di ciascun anno, l’elenco nominativo dei lavoratori che saranno licenziati nel corso dell’anno, con annotata la data di cessazione di ciascun lavoratore. Per i licenziati entro il 31.12.2012, il decreto 8 ottobre 2012 aveva stabilito come data di scadenza, entro cui le imprese erano tenute a comunicare l’elenco dei lavoratori, il 20 febbraio 2013; tale data è stata posticipata dal Ministero al 31 marzo 2013.
Pertanto, entro il 31 marzo scorso le imprese hanno dovuto comunicare al Ministero del lavoro l’elenco dei lavoratori licenziati entro il 2012 nonché l’elenco nominativo dei lavoratori licenziati o che saranno licenziati nel corso del 2013.
Il Ministero provvederà, successivamente, a trasmettere all’Inps l’elenco nominativo dei lavoratori licenziati o da licenziare e l’Istituto procederà, poi, con il monitoraggio per l’identificazione dei potenziali beneficiari della salvaguardia, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro.
2. Lavoratori posti a carico dei fondi di solidarietà di settore sulla base di accordi stipulati entro il 4 dicembre 2011
Da un primo monitoraggio dei destinatari della salvaguardia (titolari di assegno straordinario al 4.12.2011 e titolari da data successiva) INPS aveva dichiarato raggiunto sia il limite numerico di 17.710 ( previsto da DI del 1.06.2012) che quello dei 1.600 (previsto dal DI 8.10.2012). Con messaggio 5673 del 5.4.2013 l’Istituto ha, poi, comunicato che essendo risultate ulteriori disponibilità nel contingente complessivo (17.710 + 1.600) previsto per la categoria, provvederà ad autorizzare le domande di assegno straordinario fino alla decorrenza 1° luglio 2013.
Con messaggio 4678/2013 INPS ribadisce che per i beneficiari della salvaguardia, titolari di prestazione straordinaria da data successiva al 4.12.2011, è prevista la permanenza a carico dei Fondi di solidarietà fino a 62 anni anche se gli stessi maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento prima del compimento della predetta età. Infine l’Istituto precisa che, come deliberato dai relativi Comitati amministratori, per gli assegni erogati dai Fondi di solidarietà del credito e del personale del credito cooperativo, nonché del personale del Gruppo Ferrovie dello Stato, la scadenza dell’assegno può superare il periodo massimo di permanenza nel Fondo di settore, esclusivamente per consentire la maturazione dei 62 anni di età.
3. Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 4.12.2011
È previsto un limite numerico di 7.400 assicurati Le condizioni sono:
Decorrenza della pensione entro il 06.01.2015 (quindi comprensiva della finestra di 12/18 mesi per anzianità con le quote e la vecchiaia e di 14/20 mesi per anzianità con 40 anni di contribuzione con requisito contributivo perfezionato entro ottobre 2013 per fpld e entro gennaio 2013 per le pensioni la liquidarsi nei fondi dei lavoratpri autonomi ). Ultima decorrenza utile è 01.01.2015 (per gli iscritti all’ AGO INPS).
Avere almeno 1 contributo settimanale accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011
Non avere nessuna attività lavorativa successivamente all’autorizzazione che, ricordiamo, decorre dal primo sabato successivo alla domanda di versamenti volontari, con possibilità di versare fino a 6 mesi prima la decorrenza legale dell’autorizzazione in assenza di contribuzione accreditata in tale periodo. Questa condizione deve permanere fino alla decorrenza della pensione (non si considerano solo i Lsu; per i soggetti riammessi a versare volontariamente si prende a riferimento la data della prima autorizzazione)
Ai fini della salvaguardia sono valide solo le autorizzazioni derivanti da cessazione dell’attività lavorativa con esclusione, quindi, di autorizzazioni relative a periodi di lavoro part-time ( a integrazione per diritto e/o misura) o di aspettative non retribuite.
La domanda di accesso alla salvaguardia:
Se l’interessato/a non risulta salvaguardato ( verificabile dal sito internet dell’INPS) è possibile chiedere all’INPS l’inserimento nelle liste cd “SICO” compilando l’apposita modulistica o inoltrando domanda di estratto conto certificativo con esplicita richiesta di inserimento nelle liste.
4. Lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo
Il limite numerico previsto per questa categoria di lavoratori è pari a 6.000 unità Condizioni:
risoluzione del rapporto di lavoro in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in ragione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale
cessazione del rapporto di lavoro entro il 31.12.2011
perfezionamento della decorrenza della pensione entro il 6.1.2015 (si considera anche la finestra di 12/18 mesi per l’anzianità con le quote e la vecchiaia e, di 14/20 mesi per l’anzianità con 40 anni di contributi)
nessuna rioccupazione successiva alla data di risoluzione del rapporto di lavoro la domanda di accesso alla salvaguardia:
Presentazione di apposita alla DTL entro il 21.5.2013 all’indirizzo di posta elettronica certificata o dedicata oppure tramite racc. A/R.
La DTL competente a ricevere la domanda è quella per la quale è stato sottoscritto l’accordo individuale ai sensi degli articoli 410, 411 3 412 del c.p.c.; in tutti gli altri casi la DTL competente è quella di residenza del lavoratore.
La domanda va presentata anche dai lavoratori che pur rientrando nei primi 65000 salvaguardati non hanno presentato la relativa domanda entro il 21.11.2012.
Sono tenuti a ripresentare la domanda anche i lavoratori che, pur avendo ottenuto l’accoglimento della domanda presentata entro il 21.11.2011 non sono rientrati nei 65.000 perché perfezionano la decorrenza della pensione dopo il 6.12.2013
Ai lavoratori che, pur avendo ricevuto accoglimento dell’istanza presentata alla DTL per l’accesso ai benefici per i “65.000”, non hanno ancora ricevuto conferma della salvaguardia da parte dell’INPS, il nostro consiglio è di ripresentare la domanda alla DTL competente, entro il 21 maggio 2013, allegando l’accoglimento della precedente istanza.



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