INCA INFORMA
8 MAGGIO 2013
Numero 11
Premessa:
le salvaguardie (possibilità di collocarsi in pensione con le regole
antecedenti al 2012) oggi operative sono quelle previste dal decreto
interministeriale del 1° GIUGNO 2012 ( 65.000 LAVORATORI) e dal
decreto interministeriale del 08.10.212 (55.000 lavoratori). La terza
salvaguardia è quella prevista dall’art. 1, c. 231 della legge n.
228/2012. Il relativo decreto interministeriale è in corso di
emanazione (art. 1, c. 232, legge 228/2012)
D.I.
08.10.2012 (55.000) Normativa e interpretazione
Decreto
Interministeriale 8.10.2012 (attuazione dell’art.22 della legge
135/2012
Circolare
n°6 del 25.01.2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali
Nota
del Ministero del Lavoro prot.n° 0021011 del 04.04.2013
INPS
messaggi:
o
n°3771
del 04.03.2012
o
n°4678
del 18.03.2013
o
n°5445
del 02.04.2013
o
n°5673
del 05.04.2013
o
n°6645
del 22.04.2013
Tipologia
di lavoratori interessati
1.
Lavoratori destinatari di programmi di gestione delle eccedenze
occupazionali con utilizzo degli ammortizzatori sociali
40.000
dei 55.00 beneficiari di questa salvaguardia sono lavoratori
destinatari di programmi di gestione delle eccedenze sulla base di
accordi
governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011.
Le
condizioni:
Collocati
in mobilità anche in data successiva al 4.12.2011
Perfezionamento dei requisiti per il
diritto a pensione entro il periodo di fruizione della mobilità
Con
il messaggio n. 4678/2013 l’Inps precisa che la verifica della
maturazione dei requisiti per il diritto a pensione, che deve
avvenire nel periodo di fruizione dell’indennità di mobilità
ordinaria, va fatta alla data del 21 gennaio 2013, data di
pubblicazione del decreto 8 ottobre 2012. Ciò vuol dire che saranno
considerati rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di
fruizione, entro cui si devono maturare i requisiti, solo i periodi
di sospensione della percezione dell’indennità di mobilità che si
collocano prima del 21 gennaio 2013. Per i licenziati dal 22 gennaio
2013 i periodi di sospensione non potranno essere considerati in
nessun caso.
La
domanda di accesso alla salvaguardia
Le
imprese che hanno stipulato gli accordi
in sede governativa devono
comunicare al Ministero del lavoro entro il 31
marzo di ciascun anno, l’elenco
nominativo dei lavoratori che saranno licenziati nel corso dell’anno,
con annotata la data di cessazione di ciascun lavoratore. Per i
licenziati entro il 31.12.2012, il decreto 8 ottobre 2012 aveva
stabilito come data di scadenza, entro cui le imprese erano tenute a
comunicare l’elenco dei lavoratori, il 20 febbraio 2013; tale data
è stata posticipata dal Ministero al 31
marzo 2013.
Pertanto,
entro il 31 marzo scorso le imprese hanno dovuto comunicare al
Ministero del lavoro l’elenco dei lavoratori licenziati entro il
2012 nonché l’elenco nominativo dei lavoratori licenziati o che
saranno licenziati nel corso del 2013.
Il
Ministero provvederà, successivamente, a trasmettere all’Inps
l’elenco nominativo dei lavoratori licenziati o da licenziare e
l’Istituto procederà, poi, con il monitoraggio per
l’identificazione dei potenziali beneficiari della salvaguardia,
sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro.
2.
Lavoratori posti a carico dei fondi di solidarietà di settore sulla
base di accordi stipulati entro il 4 dicembre 2011
Da
un primo monitoraggio dei destinatari della salvaguardia (titolari di
assegno straordinario al 4.12.2011 e titolari da data successiva)
INPS aveva dichiarato raggiunto sia il limite numerico di 17.710 (
previsto da DI del 1.06.2012) che quello dei 1.600 (previsto dal DI
8.10.2012). Con messaggio 5673
del 5.4.2013 l’Istituto ha,
poi, comunicato che essendo risultate ulteriori disponibilità nel
contingente complessivo (17.710 + 1.600) previsto per la categoria,
provvederà ad autorizzare le domande di assegno straordinario fino
alla decorrenza 1° luglio 2013.
Con
messaggio 4678/2013 INPS
ribadisce che per i beneficiari della salvaguardia, titolari di
prestazione straordinaria da data
successiva al 4.12.2011, è
prevista la permanenza a carico dei Fondi di solidarietà fino a 62
anni anche se gli stessi
maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento prima del
compimento della predetta età. Infine l’Istituto precisa che, come
deliberato dai relativi Comitati amministratori, per gli assegni
erogati dai Fondi di solidarietà del credito e del personale del
credito cooperativo, nonché del personale del Gruppo Ferrovie dello
Stato, la scadenza dell’assegno può superare il
periodo massimo di permanenza nel Fondo di settore, esclusivamente
per consentire la maturazione
dei 62 anni di età.
3.
Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria in data anteriore
al 4.12.2011
È
previsto un limite numerico di 7.400 assicurati Le condizioni sono:
Decorrenza
della pensione entro il 06.01.2015 (quindi comprensiva della finestra
di 12/18 mesi per anzianità con le quote e la vecchiaia e di 14/20
mesi per anzianità con 40 anni di contribuzione con requisito
contributivo perfezionato entro ottobre 2013 per fpld e entro gennaio
2013 per le pensioni la liquidarsi nei fondi dei lavoratpri autonomi
). Ultima decorrenza utile è 01.01.2015 (per gli iscritti all’ AGO
INPS).
Avere
almeno 1 contributo settimanale accreditato o accreditabile alla data
del 6 dicembre 2011
Non
avere nessuna attività lavorativa successivamente all’autorizzazione
che, ricordiamo, decorre dal primo sabato successivo alla domanda di
versamenti volontari, con possibilità di versare fino a 6 mesi prima
la decorrenza legale dell’autorizzazione in assenza di
contribuzione accreditata in tale periodo. Questa condizione deve
permanere fino alla decorrenza della pensione (non si considerano
solo i Lsu; per i soggetti riammessi a versare volontariamente si
prende a riferimento la data della prima autorizzazione)
Ai
fini della salvaguardia sono valide solo le autorizzazioni derivanti
da cessazione dell’attività lavorativa con esclusione, quindi, di
autorizzazioni relative a periodi di lavoro part-time ( a
integrazione per diritto e/o misura) o di aspettative non retribuite.
La
domanda di accesso alla salvaguardia:
Se
l’interessato/a non risulta salvaguardato ( verificabile dal sito
internet dell’INPS) è possibile chiedere all’INPS l’inserimento
nelle liste cd “SICO” compilando l’apposita modulistica o
inoltrando domanda di estratto conto certificativo con esplicita
richiesta di inserimento nelle liste.
4.
Lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro in ragione di
accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo
Il
limite numerico previsto per questa categoria di lavoratori è pari a
6.000 unità Condizioni:
risoluzione
del rapporto di lavoro in ragione di accordi individuali sottoscritti
anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di
procedura civile, ovvero in ragione di accordi collettivi di
incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente
più rappresentative a livello nazionale
cessazione
del rapporto di lavoro entro il 31.12.2011
perfezionamento
della decorrenza della pensione entro il 6.1.2015 (si considera anche
la finestra di 12/18 mesi per l’anzianità con le quote e la
vecchiaia e, di 14/20 mesi per l’anzianità con 40 anni di
contributi)
nessuna
rioccupazione successiva alla data di risoluzione del rapporto di
lavoro la domanda di accesso alla salvaguardia:
Presentazione
di apposita alla DTL entro il 21.5.2013 all’indirizzo di posta
elettronica certificata o dedicata oppure tramite racc. A/R.
La
DTL competente a ricevere la domanda è quella per la quale è stato
sottoscritto l’accordo individuale ai sensi degli articoli 410, 411
3 412 del c.p.c.; in tutti gli altri casi la DTL competente è quella
di residenza del lavoratore.
La
domanda va presentata anche dai lavoratori che pur rientrando nei
primi 65000 salvaguardati non hanno presentato la relativa domanda
entro il 21.11.2012.
Sono
tenuti a ripresentare la domanda anche i lavoratori che, pur avendo
ottenuto l’accoglimento della domanda presentata entro il
21.11.2011 non sono rientrati nei 65.000 perché perfezionano la
decorrenza della pensione dopo il 6.12.2013
Ai
lavoratori che, pur avendo ricevuto accoglimento dell’istanza
presentata alla DTL per l’accesso ai benefici per i “65.000”,
non hanno ancora ricevuto conferma della salvaguardia da parte
dell’INPS, il nostro consiglio è di ripresentare la domanda alla
DTL competente, entro il 21 maggio 2013, allegando l’accoglimento
della precedente istanza.
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