Esodati. Per i dipendenti della P.A. basta il parere
Di redazione (del 05/10/2012 @ 09:00:00, in Osservatorio Nazionale)
I dipendenti della P.A. possono accedere al pensionamento secondo le vecchie regole anche se l’Amministrazione non ha adottato formalmente il provvedimento
All’impiegato pubblico, per poter accedere al pensionamento secondo le regole pre-riforma, non serve necessariamente che l’Amministrazione da cui dipende abbia adottato il provvedimento di concessione dell’esonero entro il 4 dicembre 2011, poiché può benissimo farlo anche successivamente.
All’impiegato pubblico, per poter accedere al pensionamento secondo le regole pre-riforma, non serve necessariamente che l’Amministrazione da cui dipende abbia adottato il provvedimento di concessione dell’esonero entro il 4 dicembre 2011, poiché può benissimo farlo anche successivamente.
È questa, in sostanza, la sintesi che deriva dalla nota protocollo n. 35430/2012 della Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento funzione pubblica, che amplia di fatto la platea dei potenziali beneficiari della deroga ai nuovi requisiti di pensione introdotti dalla manovra “Salva-Italia” (L. n. 214/2011). Infatti, al lavoratore basta semplicemente il parere favorevole del segretario generale pro-tempore espresso sulla domanda di richiesta dell’esonero. Nel dettaglio, la nota in commento affronta due questioni attinenti alla posizione degli impiegati pubblici “che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l’istituto dell’esonero dal servizio” e che, per questo motivo, hanno diritto a essere inclusi nel novero degli esodati e, nel limite di 950 unità, ad andare in pensione in base ai vecchi requisiti. La prima questione riguarda la possibilità, per l’Amministrazione, di poter adottare un provvedimento ricognitivo di riconoscimento all’esonero. Su questo aspetto la funzione pubblica ha in pratica smentito la circolare n. 2/2012 in cui l'esonero s'intendeva concesso anche “se l'amministrazione nelle veste del dirigente competente [...] abbia adottato una determina formale dalla quale si desuma la volontà di accoglimento dell'istanza dell'interessato”.
Infatti, ora, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il “parere favorevole espresso dal segretario generale pro-tempore abbia la stessa valenza del provvedimento di accoglimento della domanda”. Ciò significa che l'adozione del provvedimento ricognitivo diventa in questo caso necessario, per consentire ai potenziali beneficiari di poter regolarmente presentare l'istanza per la richiesta dei benefici pensionistici. L’altro aspetto affrontato concerne l'individuazione della data di decorrenza dell'esonero. A tal proposito, viene chiarito che tale data va individuata nel quinquennio precedente la data di decorrenza della pensione dell'interessato calcolata in base alle vecchie regole (comprese finestra mobile e speranza di vita Istat).
(Leggi)
Nessun commento:
Posta un commento