Indirizzo mail

Puoi contattarci scrivendo a: cumpustela@gmail.com

sabato 4 maggio 2013

Mobilitati non salvaguardati: UN CASO REALE

A seguito delle scuse della Fornero in un'intervista a Radio 24, la "Rete dei comitati esodati", insieme al dossier sugli esodati è stata inoltrata anche questa letera.
La redazione di Radio 24 , dedica un piccolo spazio a questo all'argomento. Per la Rete inteviene Angelo Moiraghi, mobilitato non salvaguardato.

ASCOLTA (frame da 15:31 a 265:46)

La categoria dei "Mobilitati ordinari he non perfezionano il requisito pensionistico entro il periodo di mobilità":
UN CASO REALE.

La categoria dei "mobilitati ordinari che non perfezionano il requisito pensionistico entro il periodo di mobilità ", categoria questa che fino ad ora è sempre stata completamente esclusa dalle deroghe, è stata particolarmente penalizzata dalla "manovra" Fornero. Ricordo che sono 12.550 i soggetti appartenenti a questa categoria (numero ricavato da tabelle che il ministro Fornero ha fornito al Parlamento nelle sue audizioni) alcuni dei quali sono stati posti in mobilità quasi 3 anni prima (o 4 al sud) dell’approvazione della manovra stessa, e che la gran parte di questi hanno solo pochi contributi previdenziali settimanali i da pagare volontariamente alla fine della mobilità per perfezionare il requisito pensionistico con le vecchie regole.
Per far capire meglio la drammaticità della situazione (che è comunque comune anche alle altre categorie di esodati NON salvaguardati)
vorrei raccontare brevemente il caso reale di uno di questi lavoratori: 2 figli di cui 1 ancora a carico, moglie insegnante, ex quadro di una grande azienda di Telecomunicazioni in crisi, in mobilità ordinaria per 3 anni da Maggio 2009 con accordo Azienda-Sindacato ratificato al Ministero del Lavoro (ha accettato di andare in Mobilità anche per salvare il posto di lavoro a persone molto più giovani di lui che altrimenti, per legge, sarebbero stati i primi a dover essere licenziati).
Stanti le norme in vigore al momento della firma dell’accordo, alla fine della fruizione della mobilità (fine Aprile 2012), avrebbe dovuto versare 7 contributi previdenziali settimanali per perfezionare il requisito pensionistico di anzianità (e raggiungere i 40 anni di contribuzione) a Giugno 2012 a 59 anni e 2 mesi di età, e poter percepire il primo assegno pensionistico dopo 4 mesi con la prima finestra utile di uscita. Per effetto della legge 122/2010, che ha mantenuto fisso il requisito, è stato però penalizzato una prima volta con l’introduzione della finestra fissa di 1 anno maturando così la decorrenza pensionistica a Luglio 2013, a 60 anni e 3 mesi di età.
Con la successiva manovra previdenziale fatta approvare dal governo Monti a fine 2011 questo lavoratore non rientra però in alcuna delle deroghe previste per i "mobilitati ordinari" definite nella legge 214/2011, e potrebbe andare in pensione ad Aprile 2015, a 62 anni di età, con i nuovi penalizzanti requisiti per la pensione anticipata, a seguito della corresponsione di ulteriori 2 anni e 8 mesi di contribuzione volontaria.
Siccome però già nel 2012, al termine del periodo di mobilità, è rimasto senza lavoro (a 60 anni oggi trovare lavoro è un’utopia) e senza reddito, non potrà pagarsi i 32 mesi di contributi volontari per perfezionare i nuovi requisiti e quindi sarà costretto, sperando nel frattempo di rimanere in salute, ad attendere la decorrenza della pensione di vecchiaia che scatterà solo nel 2020 quando questa persona avrà ben 67 anni di età!
Ma, chiedo, come faranno questa persona e la sua famiglia a vivere da qui al 2020 ?
 

2 commenti:

  1. QUESTO NON E' IL PRIMO E NON SARA' L'ULTIMO CASO....... COME QUESTO, PER ALTRI MOTIVI, CAUSA LEGGE FORNERO, CE NE SONO UNA SCIA LUNGHISSIMA....IO PENSO CHE SI STIA SCHERZANDO COL FUOCO....ANZI CON LA PELLE E IL SANGUE DI PERSONE CHE, DA QUALCHE ANNO SONO SENZA LAVORO, SENZA STIPENDIO E SENZA PENSIONE. I REQUISITI RICHIESTI PER ACCEDERE ALLE SALVAGUARDIE SONO USCITI DOPO CHE NOI ABBIAMO FIRMATO L'ACCORDO...QUINDI NE DOBBIAMO ESSERE ESCLUSI......PER TUTTI QUELLI CHE HANNO FIRMATO PRIMA DELLA LEGGE FORNERO, DEVONO VALERE LE NORME IN VIGORE ALL'ATTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEI RELATIVI ACCORDI INDIVIDUALI, .... NON DEVONO OSTACOLARE IL DIRITTO ALLA PENSIONE I DECRETICCHI USCITI SUCCESSIVAMENTE ALLA SOTTOSCRIZIONE....SOPRATUTTO VA ELIMINATA OGNI LIMITAZIONE DERIVANTE DA EVENTUALI E BREVISSIMI PERIODI LAVORATIVI( per la Fornero si chiama...... RIOCCUPAZIONE... appena 28 giorni di lavoro) SVOLTI SUCCESSIVAMENTE ALLA SOTTOSCRIZIONE, PERCHE' AL MOMENTO DELLA FIRMA NON ESISTEVA ALCUN IMPEDIMENTO......... IN QUESTA BRUTTA STORIA , LO SCARICABARILE TRA INPS E GOVERNOMONTI E' STATO COSTANTE.......... RESTITUITECI CIO' CHE CI E' STATO TOLTO.....LA NOSTRA DIGNITA'......(ESODATAPOSTALEULTRAFREGATA)

    RispondiElimina
  2. QUESTO LAVORATORE SE NON HA GIA' FATTO DOMANDA PER GLI ACCORDI (65000) DEVE FARE LA DOMANDA DEGLI ACCORDI ALLA DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI SUA COMPETENZA . LA SCADENZA DELLA SECONDA TRANCHE (55000) SCADE IL 21/5/2012.
    INOLTRE PUO' RIENTRARE NELLA SALVAGUARDIA DEI 10.130 (DECRETO ANCORA ALLA FIRMA DELLA CORTE DEI CONTI)PROBABILMENTE VERRA' PUBBLICATO SULLA G.U. A GIUGNO. LA SUA TIPOLOGIA E': LAVORATORI CHE HANNO ATTESO LA FINE DELLA MOBILITA' PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI.....
    SPERO DI ESSERE STATA CHIARA
    CORDIALITA'MM

    RispondiElimina