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venerdì 16 ottobre 2015

Il testo sulla 7^ salvaguardia in discussione

Testo della legge di stabilità sulla settima salvaguardia

Art. 23
(Misure in materia di salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico)

1. A seguito dell’attività di monitoraggio e verifica relativa alle misure di salvaguardia indicate nell’alinea del comma 2 resa possibile in relazione alle misure per le quali la certificazione del diritto al beneficio è da ritenersi conclusa, i complessivi importi indicati al quarto periodo dell'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono così rideterminati: 243,4 milioni di euro per l’anno 2013, 933,8 milioni di euro per l’anno 2014, 1.871 ,4 milioni di euro per l’anno 2015, 2.380,0 milioni di euro per l’anno 2016, 2.051,1 milioni di euro per l’anno 2017, 1.340,3 milioni di euro per l’anno 2018, 583,3 milioni di euro per l’anno 2019, 294,1 milioni di euro per l’anno 2020, 138,0 milioni di euro per l’anno 2021, 73,0 milioni di euro per l’anno 2022 e 8,9 milioni di euro per l’anno 2023, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo in 146.166 soggetti. Per effetto delle rideterminazioni di cui al primo periodo del presente comma ai maggiori oneri pari a 122,1 milioni di euro per l’anno 2020, 89,0 milioni di euro per l’anno 2021, 69,0 milioni di euro per l’anno 2022 e 8,9 milioni di euro per l’anno 2023 si provvede quanto a 54,5 milioni di euro per l’anno 2020, a 86,7 milioni di euro per l’anno 2021, a 69 milioni di euro per l’anno 2022 e 8,9 milioni di euro per l’anno 2023 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni.
La ripartizione dei complessivi limiti di spesa e numerici di cui al primo periodo del presente comma è effettuata ai sensi dell’articolo 1, comma 193, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 235 della legge n. 228 del 2012 l’autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del predetto comma 235 è incrementata di 497 milioni di euro per l’anno 2016, 369,9 milioni di euro per l’anno 2017, 79,7 milioni di euro per l’anno 2018 e 72,7 milioni di euro per l’anno 2019.

2. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell' articolo 24 del decreto - legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , ferme restando, nei limiti definiti ai sensi del comma 1 del presente articolo, le salvaguardie previste dall'articolo 24, comma 14, del medesimo decreto -legge n. 201 del 2011 , e successive modificazioni, dall'articolo 22 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 , e successive modificazioni, dall'articolo 1, commi da 23 1 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 , e successive modificazioni, dagli articoli 11 e 11 - bis del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 , e successive modificazioni, dall'articolo 2, commi 5 - bis e 5 - ter, del decreto - legge 31 agosto 2013, n. 101 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 , e successive modificazioni, dall'articolo 1, commi da 194 a 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , dall’articolo 2 della legge 10 ottobre 2014, n. 147, e dai relativi decreti attuativi del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 del 28 maggio 2013 e n. 89 del 16 aprile 2014, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

a) nel limite di 5.300 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge n. 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, o ai sensi dell’articolo 3 del decreto - legge 16 maggio 1994, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall’attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria o l’amministrazione straordinaria speciale, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall’attività lavorativa entro il 31 dicembre 2012 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro ventiquattro mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto - legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 . Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell' articolo 6, comma 1 , del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 , può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento può comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile indicato dalla presente lettera. Eventuali periodi di sospensione dell’indennità di mobilità, ai sensi dell’articolo 8, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e all’articolo 3 del decreto - legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, per svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, a tempo determinato, ovvero di lavoro parasubordinato mantenendo l’iscrizione nella lista, si considerano rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell’indennità stessa e non comportano l’esclusione dall’accesso alle salvaguardie di cui alla presente legge;

b) nel limite di 10.000 soggetti, (prosecutori volontari ) ai lavoratori di cui all' articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 201 del 2011 , entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto - legge n. 201 del 2011;

c) nel limite di 6.000 soggetti, ( cessati con accordi individuali e collettivi e licenziati ) ai lavoratori di cui all' articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto - legge n. 201 del 2011 , entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto - legge n. 201 del 2011

d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e- ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto- legge n. 201 del 2011 , entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto - legge;

e) nel limite di 3.000 soggetti, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto - legge n. 201 del 2011 , entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto - legge.

3. Per i lavoratori di cui al comma 2, lettera a), che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai dodici mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità come specificato nel medesimo comma 2.

4. Il trattamento pensionistico, con riferimento ai soggetti di cui al comma 2, non può avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuarsi entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto - legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto - legge n. 201 del 2011 , sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa anche in via prospettica determinati ai sensi dei commi 2 e 7, primo periodo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dai commi da 2 a 4.

6. I dati rilevati nell’ambito del monitoraggio svolto dall’INPS ai sensi del comma 5 sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 10 dicembre 2014, n. 147. All’articolo 2, comma 5, della legge 10 dicembre 2014, n. 147, dopo le parole “Ministro del lavoro e delle politiche sociali,” di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,” e le parole “30 giugno” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre”.

7. I benefìci di cui ai commi da 2 a 4 sono riconosciuti nel limite di 26.300 soggetti e nel limite massimo di 213 milioni di euro per l'anno 2016, 387 milioni di euro per l'anno 2017, 336 milioni di euro per l'anno 2018, 258 milioni di euro per l'anno 2019, 171 milioni di euro per l'anno 2020, 107 milioni di euro per l'anno 2021, 41 milioni di euro per l'anno 2022, 3 milioni di euro per l'anno 2023. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo, come modificati ai sensi del comma 1, sono corrispondentemente incrementati degli importi di cui al precedente periodo, per una rideterminazione pari a: 243,4 milioni di euro per l’anno 2013, 933,8 milioni di euro per l’anno 2014, 1.871,4 milioni di euro per l’anno 2015, 2.593 milioni di euro per l’anno 2016, 2.438,1 milioni di euro per l’anno 2017, 1.676,3 milioni di euro per l’anno 2018, 841,3 milioni di euro per l’anno 2019, 465,1 milioni di euro per l’anno 2020, 245 milioni di euro per l’anno 2021, 114 milioni di euro per l’anno 2022 e 11,9 milioni di euro per l’anno 2023, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo in 172.466 soggetti.

8. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni è altresì incrementata, sulla base dei risparmi accertati ai sensi del comma 1 per gli anni 2013 e 2014 ammontanti a 485,8 milioni di euro, nella misura di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021 e di 85,8 milioni di euro per l’anno 2022. Conseguentemente il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni è ridotto per 100 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2018 al 2021 e di 85,8 milioni di euro per l’anno 2022 e i residui iscritti in bilancio costituiscono economie da registrare in sede di rendiconto 2015
9. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 1 a 7 del presente articolo l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rifinanziata anche ai sensi dei commi 1 e 8 del presente articolo è ridotta di 213 milioni di euro per l’anno 2016, 387 milioni di euro per l’anno 2017, 336 milioni di euro per l’anno 2018, 215,7 milioni di euro per l’anno 2019, 100 milioni di euro per l’anno 2020, 100 milioni di euro per l’anno 2021, 41 milioni di euro per l’anno 2022 e 3 milioni di euro nell’anno 2023.

2 commenti:

  1. Spero sia un refuso nella bozza :
    .....e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro ventiquattro mesi dalla fine dello stesso periodo, ......
    Poi recita.......Tale versamento può comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile indicato dalla presente lettera.
    Dovrebbe andare di pari passo..infatti nella proposta unificata del 1 ottobre, dove l'emendamento aveva inserito i trentasei mesi, i contributi volontari potevano essere versati per trentasei mesi!!

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    1. Da questo Testo sembra che il Governo abbia ristretto l'emendamento sulla mobilità redatto in Commissione Lavoro con il diritto alla pensione maturato entro 24 mesi dal termine anche con versamenti volontari Ma questi versamenti volontari valgono solo per i 12 mesi successivi.

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