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giovedì 26 gennaio 2012

Testo della dichirazione di Bressa Relatore I commissione

On Gianclaudio Bressa - PD
Relatore Per la I commissione
GIANCLAUDIO BRESSA. Relatore per la I Commissione.
Signor Presidente, intervengo, se mi è consentito, per rispondere all'onorevole Vanalli ma anche all'Assemblea. Desidero informarvi che il Governo ha trasmesso alle Commissioni la relazione tecnica relativa ai commi da 2-ter a 2-quinquies dell'articolo 6 e dell'articolo 6-bis, che pertanto è a disposizione di tutti.
A tal proposito, desidero precisare che nel corso dell'esame in sede referente, seguito al rinvio del provvedimento alle Commissioni deliberato dall'Assemblea, l'emendamento 6.55 delle Commissioni (Nuova formulazione) ha modificato in più punti l'articolo 6, prevedendo in particolare che le deroghe all'applicazione dei nuovi requisiti di accesso alla nuova disciplina pensionistica, si applichino ai lavoratori il cui rapporto risulti risolto nel dicembre 2011 in seguito ad accordi individuali o collettivi.
In precedenza, la data di risoluzione del rapporto doveva essa antecedente all'entrata in vigore del decreto-legge. La volontà delle Commissioni, chiara a tutti i gruppi, è stata quella di includere nel beneficio previsto dall'articolo 6, comma 2-ter, tutti i lavoratori che risultino non più in servizio a partire dal 1o gennaio del 2012.
Che questo sia il contenuto precettivo della norma emerge, del resto, dalla stessa relazione tecnica predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato, che osserva come il comma 2-ter sia destinato ad ampliare il numero dei lavoratori beneficiari delle suddette deroghe, precisando che, qualora ne derivasse un aumento della spesa pensionistica, questa potrà essere sostenuta attivando l'apposita clausola di salvaguardia, che garantisce la neutralità del complessivo impianto procedurale.
L'espressione utilizzata nel testo in data antecedente al 31 dicembre 2011, intende, quindi, fare riferimento a tutti i lavoratori il cui rapporto si sia risolto entro la fine del mese di dicembre, non avendo, in particolare, alcun senso un termine destinato a scadere il 30 dicembre.In ogni caso, qualora lo ritenga opportuno, l'altro ramo del Parlamento potrà procedere ad una modifica formale del testo, volta a specificare, in modo ancora più inequivoco, la portata della disposizione in questione. (Ascoltala  alle ore 12:03:02)

4 commenti:

  1. E l'interpretazione esatta chi la deve dare?
    E' sufficente quanto asserito dal relatore Bressa? Io ho dubbi!!!!!!
    Spero proprio che il Senato provveda alla modifica.
    Comunque grazie a quanti hanno preso a cuore i nostri problemi.

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  2. Il lavoratore deve anche aver maturato i requisiti che, "in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato il conseguimento del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a 24 mesi" dall'entrata in vigore del nuovo regime pensionistico.
    Ma che significa???

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    1. Vuol dire chi matura la pensione entro il 31 dicembre 2013 più la finestra (vecchia norma)

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  3. Ho appena letto la proposta, e chiedo: COME E' POSSIBILE PENSARE DI FAR ACCEDERE AL PENSIONAMENTO SOLO CHI AVEVA DA ATTENDERE MENO DI 24 MESI??? E' fuori da ogni logica, dato che proprio chi ha lasciato il lavoro prima, e quindi aveva più anni da attendere senza stipendio nè pensione, avrebbe bisogno ora di non vedersi aggiungere ulteriori anni. NON VA BENE, PER NIENTE...

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